Il Commissario straordinario alla domanda dei magistrati contabili circa il mancato accantonamento di passività potenziali, ha precisato la loro natura facoltativa e non obbligatoria.
Il contrasto tra facoltà ed obbligo di accantonamento per passività potenziali
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione 20 giugno 2018 n.103 affronta il problema delle diverse indicazioni rinvenibili tra l’art.167 del Tuel e quelle del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 verificandone la seguente difformità:
- L’art.167, comma 3, d.lgs.267/00, modificato dal d.lgs. n.126/2014 recita quanto segue “E’ data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non e’ possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e’ liberata dal vincolo”;
- Punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs.118/2011) alla lettera h) precisa quanto segue “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso … L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.
La soluzione del Collegio contabile
Secondo il Collegio contabile sia le disposizioni di cui all’art.167 del TUEL sia l’inserimento del principio contabile di cui al citato punto 5.2 sono frutto dello stesso intervento legislativo (d.lgs. n.126/2014), e al fine di evitare la conclusione, insostenibile dal punto di vista ermeneutico, di una palese contraddizione posta in essere dal Legislatore, che nello stesso testo avrebbe previsto due disposizioni del tutto opposte tra loro, si deve ritenere necessariamente operante il principio di specialità, in base al quale il punto 5.2., che riguarda specificamente il fondo rischi contenzioso, impone l’obbligo di accantonamento di somme nel medesimo, laddove l’art. 167 TUEL, in quanto legge generale, prevede la facoltà di accantonare somme in fondi che non possono che essere necessariamente diversi dal fondo rischi contenzioso.
A tale conclusione è, d’altra parte pervenuta la stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2017) la quale ha raccomandato sul punto particolare attenzione, impegnando l’Organo di revisione ad un’attenta verifica sulla congruità degli accantonamenti. Infatti, come accaduto all’ente sottoposto a controllo, in presenza di contenziosi di ingente valore, l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, ai fini di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio. Inoltre, secondo il Collegio contabile tali accantonamenti devono, necessariamente, essere già posti in essere nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo esecutiva, non rientra più tra le fonti delle c. d. passività potenziali, ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria.
Conclusioni
Al fine di evitare, pertanto, il possibile intervento degli amministratori che preferiscono non vincolare somme non spendibili al solo vantaggio del proprio consenso elettorale, ampliando l’offerta di beni e servizi o riducendo le tariffe dei servizi, appare decisivo, secondo il Collegio contabile il ruolo dell’Organo di revisione il quale deve periodicamente informarsi sui processi in corso e segnalare la necessità di un pieno ed efficace rispetto dei principi contabili, segnalando esplicitamente tale irregolarità nelle relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi sino ad arrivare all’eventuale punto di non dare parere favorevole alla proposta dei medesimi.
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