di Matteo Barbero
È in arrivo una stretta sui rapporti finanziari delle amministrazioni statali con il sistema bancario e postale. L’apertura di nuovi conti dovrà essere autorizzata dal Mef su richiesta debitamente motivata e documentata e solo per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio dello Stato e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario e ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle entrate e delle spese. È una delle novità prevista dal nuovo decreto correttivo alla riforma in materia di bilancio dello Stato, appena approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri. Il provvedimento si inserisce nel filone delle modifiche alle regole che governano i conti pubblici inaugurato, per le amministrazioni statali, dalla l 196/2009, cui si è affiancato, per gli enti territoriali, il dlgs 118/2011. In particolare, l’art. 40 della legge n.196 ha delegato il governo a emanare uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse. Uno dei punti di maggiore interesse riguarda l’introduzione di un generale divieto di gestire risorse presso banche e Poste al di fuori dei casi espressamente consentiti da leggi e regolamenti, ovvero non autorizzati da via XX settembre. In caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le somme giacenti sui conti, unitamente agli interessi maturati, saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente, ma il dirigente responsabile o il funzionario delegato saranno soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2%. La sanzione sarà irrogata con decreto del ministro competente entro 90 giorni dall’accertamento dell’esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili. Il Mef, inoltre, dovrà effettuare, con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Sulla base di tale ricognizione, saranno individuate le gestioni da chiudere e ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data in cui è effettuata la riconduzione.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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