La finalità della direttiva
La direttiva europea ha definito un insieme completo di norme che si applicano ai prestatori di servizi di pagamento e ai loro utenti con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia degli utenti in un mercato dei pagamenti armonizzato. Fino ad oggi era prevista una deroga (dall’art. 37, comma 6, del D. Lgs. n. 11/2010) per le disposizioni di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, ma con il decreto legislativo n.21/2017 tale deroga è stata abrogata. La citata deroga, tuttavia, prevedeva un decreto attuativo da parte del MEF, sentita la Banca d’Italia, ma ad oggi il citato decreto non è stato emanato con forte incertezza sulla regolamentazione dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. A seguito, pertanto, dell’esplicita abrogazione della prevista deroga, non esistono più ragioni per una differenziazione tra operatori privati e PA, con obbligo da parte di quest’ultima di adeguarsi a partire dal 01/01/2019. Ciò ha come diretta conseguenza, la definizione obbligatoria di una modifica delle condizioni sui rapporti n essere fra le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, e i soggetti cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa.
La circolare, indirizzata a tutte le PA, inclusi gli enti locali, definisce il perimetro delle modifiche necessari nei rapporti convenzionali con i tesorieri, indicandone il corretto iter di obbligatorio adeguamento.
Le modifiche alle convenzioni di tesoreria
In considerazione dell’impatto dell’operatività delle disposizioni legislative, le stesse avranno immediate ripercussioni sulle convenzioni di tesoreria attualmente sottoscritte tra enti locali e gli istituti che effettuano il servizio di tesoreria. Al fine di verificare l’impatto del necessario adeguamento, gli enti locali avranno l’obbligo di verificare, anche al fine di evitare un possibile contenzioso con i tesorieri a partire dalla data del 01/01/2019, le convenzioni sottoscritte. In sede di verifica si potrebbero presentare tre diverse situazioni:
- Le convenzione sottoscritte contengono già clausole contrattuali elastiche di possibili cambiamenti di disposizioni normative sopravvenute, e stabiliscono le condizioni e le modalità di adeguamento. In questo caso sarà sufficiente concordare con il tesoriere nel previsto ambito contrattuale le citate modalità e condizioni di adeguamento alla direttiva dei servizi di pagamento;
- Le convenzioni sottoscritte non contengono clausole elastiche ed una regolazione di adeguamento alla normativa sopravvenuta, ma l’impatto con la direttiva è da considerarsi non significativa in termini di obbligazioni contrattuali, tanto da poter modificare ed adattare le convenzioni sottoscritte senza necessità di effettuare un nuovo affidamento del servizio;
- Le modifiche sulla direttiva incidano in modo sostanziale (ai sensi dell’art.106, co. 4, del d.Lgs.50/2016) sul rapporto contrattuale e come tale si impone l’attivazione di un nuovo affidamento del servizio, il cui iter dovrà essere completato entro e non oltre il 01/01/2019 in considerazione della data di operatività della direttiva al tutte le PA.
Le norme che hanno riflessi diretti sulle convenzioni di tesoreria
Al fine di giudicare se le modifiche possano creare o meno situazioni sostanziali di modifiche alle convenzioni in essere, qui di seguito l’impatto delle modifiche previste nella direttiva:
- Tempi di esecuzioni dei pagamenti. La direttiva, recepita dalla legge italiana (art.20 del D.Lgs. 11/2010), prevede che “… dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa”. Tali indicazioni, debbono, tuttavia, essere compatibili con la particolarità e complessità dei rapporti intrattenuti tra la PA e il tesoriere. In particolare, non considerarsi come data iniziale il mandato emesso dalla PA e contenente la disposizione di pagamento, in quanto il citato ordine non può essere considerato immediatamente e direttamente trasferibile alle procedure di pagamento. Infatti, spetta al tesoriere, non solo la semplice verifica della liquidità disponibile e/o della firma da parte del soggetto cui è assegnato il potere di spesa, ma possono estendersi anche alla verifica della capienza dello stanziamento in bilancio, la verifica dei vincoli di destinazione dei finanziamenti, la presenza delle codifiche previste dalla legge, adempimenti questi ultimi che rendono l’operazione non immediatamente disponibile. Secondo la circolare del MEF, pertanto, potrà considerarsi equivalente la data con la quale il tesoriere abbia verificato tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, ossia la data con la quale la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. In considerazione della procedura telematica (OPI), ed al fine di fornire la certezza di una data operativa, ritiene il MEF che la stessa possa coincidere al massimo con il giorno successivo operativo;
- Accesso ai conti on line e autenticazione del cliente. A differenza dei conti del privato che conferisce a terze parti la possibilità di verifica on line della situazione dei conti, in considerazione della particolarità del servizio di tesoreria, tale possibilità non è consentita, pertanto nessuna modifica a tal fine è richiesto nell’ambito convenzionale;
- Rimborso incondizionato del SEPA. Si tratta di incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (es. per i comuni che gestiscono con tale procedura la riscossione di tasse locali), in questo caso la richiesta da parte del pagatore fa sorgere un obbligo di rimborso a carico dei tesorieri/cassieri che deve essere coordinato con le procedure contabili di disposizione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. In considerazione dell’impossibilità di lasciare sospeso fino allo scadere del termine delle otto settimane le operazioni di incasso conseguenti, per gli evidenti risvolti negativi in termini finanziari per la singola amministrazione e per il settore pubblico nel suo complesso, le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori sono soddisfatte direttamente dal tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell’Ente, che l’amministrazione successivamente provvedere a regolarizzare sotto il profilo contabile. Inoltre, la somma accreditata a titolo di rimborso dovrà avere una data valuta non successiva a quella dell’addebito. Inoltre, con riferimento agli obblighi del tesoriere, quest’ultimo sarà pertanto tenuto ad addebitare il conto dell’ente corrispondendo alla banca del debitore, su richiesta di quest’ultima, gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito. In considerazione di tali integrazioni non previste dai principi contabili armonizzati, evidenzia la circolare del MEF come sarà a breve proposto un aggiornamento dei principi contabili applicati, di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 2011. Tali aspetti dovranno necessariamente essere inclusi con specifiche clausole nella convenzione con il tesoriere.
- Criterio di ripartizione delle spese. Il richiamato decreto legislativo n.11/2010 prevede in modo espresso che in esecuzione di un’operazione di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento “trasferiscono la totalità dell’importo dell’operazione e non trattengono spese sull’importo trasferito”. In altri termini, tutti i comuni che hanno previsto il trattenimento degli importi per compensare le spese di trasferimento a proprio carico non potranno più farlo a partire dal 01/01/2019, con esplicito divieto di decurtare la somma riconosciuta al beneficiario degli oneri sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, pratica di fatto comune nell’ambito dei servizi di tesoreria/cassa delle banche a favore di amministrazioni pubbliche. In questo caso, ossia in presenza di un addebito fino ad oggi a carico del beneficiario, le PA saranno obbligate non solo a modificare le convenzioni ma ad iscrivere nei propri bilanci stanziamenti specifici e adeguati ai quali imputare gli oneri derivanti dall’applicazione dei principi in questione.
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