Per i comuni il Dup si fa in tre

ItaliaOggi
12 Giugno 2018
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di Matteo Barbero

Il Dup trova uno schema-tipo, ma solo per le amministrazioni che possono approvarlo in forma semplificata o super-semplificata.
È una delle novità del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392 di sabato scorso.
Il provvedimento recepisce i lavori del tavolo istituito dal comma 887 dell’ultima legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) con l’obiettivo di alleggerire ulteriormente i contenuti del documento unico di programmazione per gli enti fino a 5.000 abitanti.
A tal fine, viene in parte modificato e in parte integrato il principio contabile applicato sulla programmazione di cui all’allegato 4.1 del d.lgs. 118/2011 introducendo due ulteriori tipologie di Dup, che si aggiungono a quello per così dire ordinario: da un lato, per tutti gli enti al di sotto della predetta soglia demografica viene mantenuto il Dup semplificato già previsto ma ulteriormente sfrondato nei suoi contenuti obbligatori; dall’altro lato, per i soli enti fino a 2.000 abitanti, il DM introduce ulteriori semplificazioni.
Come detto, inoltre, è reso per la prima volta disponibile uno schema-tipo, valido per entrambe le tipologie di Dup semplificato: si tratta di un modello facoltativo e non obbligatorio, che tuttavia rappresenterà un importante punto di riferimento sia per gli uffici che per le software houses.
Ma le novità non si fermano qui e toccano anche le amministrazioni più grandi: infatti, l’art. 1 del DM chiarisce che per tutti i documenti di programmazione settoriale, sia obbligatori (ad esempio, il piano triennale delle opere pubbliche con l’annesso elenco annuale, il programma biennale di acquisto di beni e servizi, il programma annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il programma triennale sul fabbisogno di personale) che facoltativi (come i piani di razionalizzazione delle spese) non occorrono deliberazioni di adozione ed approvazione ad hoc, ma è sufficiente il loro inserimento nel Dup, fermi restando gli eventuali termini previsti dalla relativa disciplina di settore. Si tratta di una specificazione importante, che sebbene sia contenuta nel novellato paragrafo 8.4 che disciplina il Dup semplificato, pare valere anche per il Dup ordinario. Infine, ricordiamo che le nuove disposizioni si applicano già al Dup relativo al triennio 2019-2021, che dovrà essere presentato entro il prossimo 31 luglio (termine non perentorio, fatte salve le eventuali previsioni difformi contenute nei singoli regolamenti di contabilità).
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

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