Più margini di manovra dopo il 30/4 ma con paletti

Italia Oggi
11 Maggio 2018
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Dopo l’approvazione del rendiconto, gli enti locali possono in teoria applicare l’avanzo con maggiore libertà. Ma in pratica, devono tenere conto dei numerosi paletti previsti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza contabile. All’indomani della scadenza del 30 aprile tutte le componenti del risultato di amministrazione tornano nella disponibilità degli enti, che in precedenza potevano applicare (e non senza limitazioni) solo le quote vincolate ed accantonate. Ciò significa, in pratica, la possibilità di utilizzare anche la quota destinata agli investimenti e la quota residuale libera. Ovviamente, però, non mancano i se e i ma. Al contrario, numerosi sono i limiti previsti dal legislatore, cui si aggiungono quelli introdotti dalla Corte dei conti. Andando per ordine, non tutte le spese possono essere finanziate con l’avanzo. Mentre la quota destinata può coprire solo uscite del titolo II (a eccezione dei trasferimenti in conto capitale, che non costituiscono spese di investimento), la quota libera, a mente dell’art. 187 del Tuel, deve essere destinata esclusivamente alle seguenti finalità:
a) copertura dei debiti fuori bilancio;
b) salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) finanziamento di spese di investimento;
d) finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) estinzione anticipata dei prestiti.

In quest’ultimo caso, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi. Non è più ammessa, quindi, nemmeno in assestamento, la possibilità di finanziare con l’avanzo spese correnti ripetitive. Per le altre tipologie ammesse, inoltre, vale uno stringente ordine di priorità, per cui l’ente può destinare l’avanzo a spese di investimento o a spese correnti non ripetitive solo in mancanza acclarata di debiti fuori bilancio e di criticità sugli equilibri. Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fcde, per finanziare lo stanziamento riguardante il medesimo fondo nel bilancio di previsione. L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato dagli enti che utilizzano entrate a specifica destinazione o che fanno ricorso ad anticipazioni di tesoreria. A livello procedurale, è sempre necessaria la deliberazione consiliare, fatta eccezione per la quota vincolata su economie di spesa derivanti da stanziamenti dell’esercizio precedente, per cui basta una determina del responsabile del servizio finanziario.

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

 

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