Piani di riequilibrio, tutto affidato ai controlli

ItaliaOggi
27 Aprile 2018
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di Eugenia Materia

Sull’iscrizione del passivo nei piani di riequilibrio fi nanziario pluriennale tutto rimane affi dato all’effi cacia operativa dei controlli. È quanto ritraibile da un’analisi delle dinamiche di gestione contabile (si veda ItaliaOggi del 19 aprile scorso).

Prima dell’armonizzazione, il maggior disavanzo da fatture non pagate era esistente nella sola ipotesi di mancata cancellazione (e/o mancata immobilizzazione) di residui attivi non più esigibili (e/o di dubbia esigibilità). In ipotesi, infatti, di solo disallineamento temporale tra pagamenti e riscossioni, c’era (e c’è) il diverso fenomeno dell’anticipazione di tesoreria, eventualmente accompagnato da quello delle anticipazioni straordinarie di liquidità. A parte, ovviamente, la frequente coesistenza tra disavanzo e reali anticipazioni. Posto quanto premesso, l’armonizzazione ha creato una tipologia ulteriore di possibile disavanzo per via dell’obbligo di reimputazione alle relative annualità di residui attivi, e/o di accertamenti, la cui esigibilità nell’esercizio non sia, in rapporto alla fase del bilancio di previsione, stata confermata a consuntivo.

Qualora, infatti, la parte che non ha trovato esigibilità nell’esercizio abbia, a seguito della propria cancellazione per reimputazione, tolto copertura a spese non reimputabili in quanto già liquidate, può esserci un disavanzo che differisce da quello ordinario solo perché ripianabile con entrate già accertate, se siano sussistenti. Ciò significa che poco cambia rispetto al precedente ordinamento, potendoci essere reimputazione di entrate non più sussistenti o di dubbia esigibilità, potendo cioè permanere valutazioni che non hanno precedentemente determinato cancellazione o immobilizzazione.
Tutto rimane ancora affidato all’efficacia operativa dei controlli. Posta la concreta possibilità di reimputazioni di residui attivi (e/o accertamenti di competenza) non più esigibili o di dubbia esigibilità, l’elenco creditori che sia contenuto nella deliberazione di approvazione del piano di riequilibrio può effettivamente essere funzionale, specie in rapporto all’eventuale reiterazione ex art. 243-quater, co. 7, dlgs 267/2000, all’emersione del problema della par condicio, sul piano del possibile minor danno da dissesto rispetto a quello derivante da piani di riequilibrio con parziale iscrizione del passivo.

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

 

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