Residui, Fondo pluriennale vincolato e debiti fuori bilancio, le maggiori criticità rilevate dalla Sezione Autonomie

Attraverso una dettagliata analisi della situazione finanziaria degli enti locali, riferita ai dati del rendiconto 2016, la Corte dei conti riassume le maggiori criticità riscontrate nel passaggio a regime della contabilità armonizzata degli enti locali, qui di seguito analizzate.

20 Aprile 2018
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Attraverso una dettagliata analisi della situazione finanziaria degli enti locali, riferita ai dati del rendiconto 2016, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione 19/04/2018 n.4 riassume, tra l’altro, le maggiori criticità riscontrate nel passaggio a regime della contabilità armonizzata degli enti locali, qui di seguito analizzate.

La non corretta rappresentazione dei residui

In considerazione della chiara definizione dei residui attivi e passivi, nonché delle regole contabili previste in sede di accertamento delle entrate e degli impegni di spesa, la fotografia complessiva dei rendiconti 2016 mostra nei dati come si è ancora lontani da una rappresentazione dei dati contabili veritieri. In altri termini, precisano i giudici della nomofilachia contabile, gli elevati volumi di residui di nuova formazione, sia sul versante attivo che passivo, dove invece si attendeva una loro brusca riduzione, appare sintomatico di possibili applicazioni poco corrette della riforma contabile ed in grado, ove perduranti nel tempo, di limitarne significativamente gli effetti benefici in termini di attendibilità delle risultanze contabili. In alcuni casi, anzi, i residui di nuova formazione risultano superiori a quelli provenienti da esercizi precedenti, pur al netto di cancellazioni e movimentazioni di cassa. La situazione è, infatti, la seguente:

  • L’incidenza media dei residui attivi correnti di nuova formazione sul totale da riportare al 31 dicembre è del 41% e varia in ragione della dislocazione territoriale, con punte minime nelle Regioni meridionali (28% nei Comuni della Calabria) e massime in quelle settentrionali (72% Trentino-Alto Adige, seguito da Veneto con il 62%);
  • Una nota positiva è, invece, rappresentata da un tendenziale equilibrio tra velocità di riscossione (79,7%) e di pagamento (79,1%) nella gestione di competenza;
  • I Comuni presentano un tasso di smaltimento dei residui passivi (57,6%) superiore a quello di realizzazione dei residui attivi (31,6%) con la ovvia conseguenza che tale divario ove non adeguatamente contenuto, attraverso una riduzione delle tempistiche di riscossione, rischia di ingenerare pericolose tensioni di liquidità. Tale fenomeno, infatti, trova riscontro negli elevati livelli del ricorso all’anticipazione di tesoreria, ma soprattutto nel saldo negativo di cassa tra apertura e chiusura delle anticipazioni di liquidità, che danno luogo ad una scopertura residua di fine esercizio pari a 30,6 milioni di euro nei Comuni;
  • Avuto riguardo ai residui in parte capitale, la loro elevata formazione di residui passivi (1,9 miliardi di nuova formazione sui 3,9 complessivi da riportare al 31.12) porta ad ipotizzare difficoltà nell’applicazione della disciplina della costituzione e gestione del FPV e, correlativamente, di un’attenta programmazione della spesa per gli investimenti. Tale situazione, precisa il Collegio contabile, porta a nutrire più di una perplessità sulla correttezza dei criteri di contabilizzazione e d’imputazione all’esercizio di effettiva scadenza dell’obbligazione, tanto che lo stesso legislatore ha ammesso la possibilità di motivata riedizione del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione ante 2015, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015.

La non corretta determinazione del FPV

Come già certificato sulla formazione dei nuovi residui di parte capitale, la corretta determinazione del Fondo pluriennale vincolato risulta, con i nuovi principi della contabilità armonizzata, di fondamentale importanza sia per la determinazione del risultato di amministrazione sia per gli equilibri di bilancio.

  • Influenza del FPV sui risultati di amministrazione. Le nuove disposizioni dell’art.186 Teul prevedono che il risultato di amministrazione si ottiene sommando al fondo di cassa i residui attivi e diminuendo i residui passivi, per cui “Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio”. In altri termini, i nuovi principi della contabilità armonizzata non consentono più l’accertamento e l’impegno di crediti e debiti futuri, in quanto tutte le obbligazioni devono essere imputate agli esercizi in cui sono esigibili. Proprio per tale ragione, assume ruolo preminente la corretta determinazione del FPV considerato che il risultato di amministrazione è conteggiato al netto del Fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa del conto del bilancio. Si è, inoltre, rilevato come la parte più consistente del FPV si riferisca alle quote in conto capitale relative ai lavori pubblici, la cui formazione discende dalla spesa prenotata (la cui gara sia stata formalmente indetta), dove una deviazione a tale presupposto condiziona in modo sostanziale la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione;
  • Inflenza del FPV sugli equilibri di bilancio. Il FPV oltre ad incidere sulla corretta determinazione del risultato di amministrazioni, ha notevoli conseguenze anche in termini di equilibri di bilancio, in quanto la sua corretta determinazione in entrata nel bilancio di previsione discende da una sua corretta determinazione in parte spesa dell’esercizio precedente. Al fine di evitare possibili situazioni di errata imputazione, assume importanza fondamentale il perfezionamento del procedimento amministrativo di accertamento dell’entrata che finanzia la spesa con l’adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (in modo particolare la determinazione da parte del responsabile che impegna o prenoti la spesa in conto capitale). La prassi degli enti locali, dovuti essenzialmente ai ritardi nella definizione del FPV dei responsabili della spesa, è quella di non inserire il FPV nel bilancio di previsione in attesa della definizione del conto consuntivo. Tale prassi è assolutamente non consentita in quanto l’Ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre, quanto meno, di una stima dell’ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell’esercizio successivo. In tema di equilibri di bilancio, oltre alla corretta determinazione del FPV, mediante accertamento delle entrate che lo alimentano, è essenziale verificare che tali entrate siano effettivamente riscosse, essendo questa una condizione fondamentale al mantenimento dell’equilibrio di cassa complessivo dell’Ente, all’utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa.

Debiti fuori bilancio

Altra criticità rilevata dalla Sezione Autonomie riguarda il fenomeno dei debiti fuori bilancio che, in considerazione del loro ammontare, alterano gli equilibri di bilancio anche in prospettiva. Altra particolarità riguarda il fenomeno riscontrato dove, seppur riconosciuti, essi risultano non finanziati, là dove, invece, le norme contabili impongono che la copertura del debito avvenga con il riconoscimento di legittimità, in qualsiasi momento questo si determini.
In merito alla procedura corretta da effettuare, secondo la Sezione Autonomie, che si inserisce nel recente dibattito aperto da alcune Sezioni regionali (circa l’immediato pagamento del debito da sentenze esecutive prima del suo formale riconoscimento in Consiglio comunale), la stessa è dettata in via diretta dalla legge la quale prevede che i debiti fuori bilancio devono essere ricondotti nella contabilità dell’ente, in via esclusiva e non delegabile, da parte di una delibera dell’organo consiliare, che autorizzi o accerti la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della sua formazione e le eventuali responsabilità, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento.
Inoltre, il principio applicato n. 4/2 par. 9.1, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al d.lgs. n. 118/2011, ha disposto i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti (e scaduti), stabilendo che essi vanno sempre imputati all’esercizio di scadenza, anche se rilevati, come spesso accade, in sede di rendiconto. Se, viceversa, i debiti riconosciuti non sono ancora scaduti, vanno registrati nell’esercizio di riconoscimento ed imputati nel momento in cui diventano esigibili.

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