Il riaccertamento straordinario dei residui
Viste le precedenti esperienze maturate dagli altri comuni e le deliberazioni delle Corti territoriali, gli errori evidenziati dai comuni valdostani sono stati sicuramente minori. Infatti, secondo i giudici contabili di controllo i risultati sono stati positivi in quanto:
a) tutti i comuni hanno provveduto all’approvazione del riaccertamento straordinario contestualmente a quella del rendiconto dell’esercizio 2015 e con un unico atto deliberativo;
b) tutti gli enti hanno preso correttamente a riferimento il risultato di amministrazione determinato dal rendiconto 2015;
c) gli importi dei residui complessivamente considerati da ogni singolo comune in sede di riaccertamento straordinario e indicati nell’apposito all. n. 5/2, di cui al d.lgs. n. 118/2011, risultano essere congruenti con l’ammontare dei residui accertati nel rendiconto 2015;
d) nessun ente ha segnalato la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2015 con previsione del relativo ripiano su più annualità, ovvero in attesa di riconoscimento, con potenziale incidenza sui complessivi equilibri finanziari.
Verificati in modo positivo gli adempimenti degli enti valdostani, il Collegio contabile si sofferma sulle seguenti criticità riscontrate:
- soltanto 6 dei 48 comuni interessati (12,5 per cento) hanno indicato la fonte di copertura di ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- soltanto 30 dei 74 comuni della regione (40,5 per cento) risultano aver definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario la giacenza vincolata di cassa al 1° gennaio 2016, con la conseguenza che una gestione della cassa non adeguata costituisce una delle cause principali dei disequilibri strutturali che conducono alla necessità di operazioni straordinarie;
- solo due comuni non hanno correttamente determinato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 dopo il riaccertamento straordinario dei residui, utilizzando un prospetto non conforme all’all. n. 5/2 del d.lgs. n. 118/2011. In particolare è stata inserita una ulteriore riga nel prospetto riguardante la cancellazione di crediti pregressi con anzianità superiore a tre anni, che avrebbero dovuto, ancorché di difficile esazione, essere invece mantenuti nella gestione residui. A tal fine il Collegio contabile ha rettificato i dati inviati evidenziando le differenze sul risultato di amministrazione con riduzione sensibile del disavanzo dei due comuni. Tali errori dovranno essere corretti dai due comuni secondo le disposizioni del MEF del 12/02/2018 attuativo della disposizione di cui all’art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Ricorda il Collegio contabile come l’adeguata quantificazione del FCDE, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (all. n. 4/2, punto 3.3, d.lgs. n. 118/2011), assicura la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, rideterminato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri, sia di competenza sia di cassa, che deriverebbero dall’utilizzo di un avanzo di amministrazione libero, ma di fatto non disponibile. Precisata la finalità del fondo sono state dalla Corte evidenziate le seguenti criticità:
- il 12 per cento dei comuni hanno omesso, sia nel questionario sia nei provvedimenti adottati, l’indicazione della modalità del calcolo effettuato per la determinazione del FCDE in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- un ente locale risulta non aver calcolato alcun accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 all’esito delle operazioni di riaccertamento straordinario.
La determinazione del fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Collegio contabile evidenzia in via preliminare come il PFV rappresenti un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, con la conseguenza che vi è criticità qualora l’ente locale reimputi al solo primo esercizio dei residui passivi coperti dal FPV, in assenza del cronoprogramma della spesa. Effettuata la precisazione, le maggiori criticità rilevate sono state le seguenti:
- 72 su 74 comuni hanno regolarmente costituito il FPV; di questi 12 hanno effettuato la reimputazione dei residui passivi in assenza di adeguato cronoprogramma della spesa, mentre sono 32 quelli che hanno provveduto a cancellare residui reimputandoli, per esigibilità, ad un unico esercizio (tutti al 2016), infine due soli enti non hanno costituito il FPV in considerazione accertata della cancellazione maggiore dei residui attivi da reimputare che è risultato maggiore rispetto a quelli passivi da re imputare.
I risultati di amministrazione
Dopo la verifica del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in tutti i comuni non si è determinato alcun disavanzo di amministrazione, anzi 44 enti hanno aumentato il proprio avanzo a seguito della cancellazione definitiva di residui attivi e passivi in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate. Gli enti che, invece, hanno diminuito il proprio avanzo sono solo 7, mentre i rimanenti 23 enti hanno mantenuto invariato il proprio risultato di amministrazione.
Considerazioni conclusive
Dopo aver giudicato essenzialmente positive le operazioni effettuate nel passaggio alla nuova contabilità armonizzata, il Collegio contabile effettuata un’ultima considerazione in merito al mantenimento, nella gestione residui, della maggioranza dei crediti derivanti dai precedenti esercizi, in quanto ritenuti sussistenti ed esigibili. In particolare, al fine di smaltire i crediti pregressi vi è la necessità di un generale miglioramento della velocità e della capacità di riscossione dei comuni, al fine di assicurare regolarità dei flussi finanziari ed evitare criticità di cassa, in particolare negli enti che, nella gestione residui, hanno mantenuto partite attive difficilmente esigibili, ancorché iscritte negli appositi ruoli, ammonendo che:
a) una eventuale ingiustificata eliminazione dei citati residui attivi dal rendiconto dell’ente potrebbe determinare responsabilità connesse all’omesso incameramento di entrate pubbliche con relative responsabilità erariali;
b) l’obbligatorietà dei controlli sulle quote inesigibili e sulle attività del concessionario della riscossione.
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