La classificazioni delle società da consolidare
Le disposizioni legislative prevedono che gli enti locali debbano procedere a due distinte operazioni:
a) la prima che consiste nel formulare un elenco di tutti gli organismi, enti e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) un secondo elenco nel quale debbano essere inserite solo quelle oggetto di successivo consolidamento.
Infatti, ai sensi del punto 3.1. del principio applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, non tutte le entità comprese nel primo elenco confluiscono anche nel secondo, dovendo essere escluse dal consolidamento tutte quelle componenti del gruppo considerate irrilevanti o per le quali risulti impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.
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