Più precisamente, nella comunicazione, ricorda l’Agenzia, «è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema tessera sanitaria (articolo 3 comma 3 del dlgs 175/2014). In questo caso, chiarisce l’Agenzia delle entrate accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni, anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al sistema tessera sanitaria.
Altro tema affrontato è quello dei curatori fallimentari e i commissari liquidatori. In questo caso la comunicazione della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa dovrà essere effettuata rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
«Resta ferma» specifica ancora l’Agenzia, «la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento dei propri incarichi».
Ieri, l’associazione nazionale commercialisti (Anc) con una nota è tornata sul tema delle scadenze fiscali invocando una legge quadro che renda automatica l’adozione di provvedimenti di proroga e sospensione degli adempimenti tributari, previdenziali, di natura processuale nonché delle scadenze nei confronti degli istituti di credito, in presenza della dichiarazione dello stato di calamità naturale e dello stato di emergenza
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