Si conferma che il Dipartimento delle finanze non provvede alla pubblicazione dell’elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti, dato che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che ha modificato l’articolo 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che detta normativa si applica alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pertanto per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell’ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007.
CONSULTA L’ELENCO
Si precisa che le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
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