L’apparato sanzionatorio
Le norme per l’applicazione delle sanzioni, sono quelle indicate dall’art.31, comma 26, della L. n. 183/2011 il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, sia assoggettato alle seguenti sanzioni:
a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo (o dei trasferimenti erariali per gli enti locali della regione siciliana e della regione Sardegna) in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;
b) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
c) divieto di contrarre nuovo indebitamento;
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Il divieto si estende alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione;
e) obbligo di rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del Tuel, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
In caso di violazione accertata a seguito del controllo delle Sezioni territoriali della Corte dei conti, le relative sanzioni previste per l’inosservanza del patto si applichino nell’anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità.
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