Spese per servizi in conto terzi
In sede di esame delle giustificazioni fornite dal Comune in merito al dettaglio delle voci componenti le spese per conto terzi, il Collegio contabile ripercorre la normativa precisando che:
- l’articolo 168 del d.lgs. n. 267 del 2000, nella formulazione successiva al decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che “le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità”, quali le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali, nonché le altre individuate dal Principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118);
- Il paragrafo 7 del citato Principio applicato, definisce i servizi per conto di terzi e le partite di giro come le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta;
- Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
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