Veniva, infatti, rilevato come si trattava di somme liquidate in suo favore per pranzi presso ristoranti ed esercizi pubblici cui egli aveva partecipato quale Sindaco del Comune con amministratori locali e altri Sindaci della zona per discutere della possibilità di costituire una nuova unione di Comuni in contrapposizione alla Comunità Montana la cui linea politica non era condivisa dai Comuni stessi; tre di queste liquidazioni, poi, si riferivano a pranzi cui aveva partecipato il Sindaco con Funzionari di una Banca del posto, finalizzati ad ottenere sovvenzioni e prestiti per attività istituzionali del Comune stesso.
Allo stato della legislazione penale e contabile, le spese di rappresentanza sono solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (Cass. Sez. 6 del 6/11/2012 n. 10135, confermativa di Cass. Sez. 6 del 1/2/2006 n. 10908).
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