La prima serie di risposte, diffusa ieri, si sofferma sulla individuazione dei soggetti da consolidare, attività che, sottolinea Ifel, compete a tutti gli enti in qualità di capogruppo; ogni comune, in altri termini, è considerato tale, indipendentemente dalla sua dimensione.
Nel cosiddetto perimetro di consolidamento rientrano tutti gli organismi ed enti strumentali, nonché le società controllate e partecipate, indipendentemente dal loro status e dall’attività svolta. La faq Ifel, in particolare, confermano l’obbligo di includere le fondazioni, i consorzi socio-assistenziali, le Ipab e le ex Ipab, i consorzi di manutenzione e gestione delle strade vicinali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, le aziende speciali, le autorità di ambito e le società in liquidazione. L’unica scappatoia è rappresentata dalla «verifica di irrilevanza»: possono essere esclusi i soggetti che presentano un’incidenza dei ricavi caratteristici, dell’attivo patrimoniale e del patrimonio netto inferiore al 10% (5% per le regioni) rispetto agli omologhi parametri del capogruppo. Basta che anche uno solo dei tre parametri sia più alto per far scattare l’obbligo di inclusione. Nella determinazione della soglia di irrilevanza, precisa Ifel, non si deve tenere conto della quota di partecipazione dell’ente. In ogni caso, possono essere considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. Ifel, inoltre, raccomanda di non attendere l’approvazione dei bilanci di esercizio e dei consuntivi 2016 per procedere alla cernita; al contrario, occorre prendere a riferimento gli ultimi dati disponibili (per esempio, quelli del 2015), procedendo ad una verifica degli stessi una volta che si avranno i dati definitivi. Ogni ente dovrà approvare un’unica delibera di giunta recante un doppio elenco: da una parte, quello dei soggetti controllati e partecipati, dall’altra quello dei soggetti inclusi nel perimetro perché non irrilevanti.
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