Il divieto a partecipare alle gare di cui all’art. 23-bis, c. 9, D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, opera nei confronti dei soggetti, titolari di affidamenti “diretti” di servizi pubblici locali e delle società possedute/controllate da società quotate nei mercati regolamentati, mentre il divieto di partecipazione ex art. 13, D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006 (a carico delle società a capitale interamente pubblico/misto, aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi strumentali all’attività dell’ente locale di riferimento, in relazione a procedure di gara extraterritoriali, indette da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale azionario) non opera nel mercato dei servizi pubblici locali e il divieto a partecipare a gare extraterritoriali/extra moenia si applica, invece, anche alle società (indirettamente/mediamente) possedute/controllate da società a capitale interamente pubblico o misto.
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