La concessione di un impianto ad una società sportiva a titolo gratuito, a fronte di un regolamento che ne prevede l’onerosità, produce danno erariale per il mancato introito dei canoni (quantificato sulla base degli ultimi canoni incassati). Il canone, ad avviso dei giudici contabili, era dovuto tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni economiche approvato con delibera consigliare dell’ente. La giunta comunale non può operare scelte discrezionali, ma applicare la normativa, rectius regolamenti approvati dallo stesso comune. il danno oltre che alla giunta è stato addebitato anche ai funzionari per i pareri tecnici resi. Questi ultimi, si legge nella sentenza, “avrebbero dovuto evidenziare il contrasto degli atti con le regole e i principi in materia ed esprimere parere contrario”.
Concessione gratuita impianti sportivi – Danno erariale
CORTE DEI CONTI veneto sentenza n. 725 del 2010
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