Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza 27 settembre 2011, n. 5382
La competenza alla approvazione della convenzione per la costituzione del diritto di superficie su area destinata ad edilizia residenziale ai sensi dell’art. 35 della legge 865/1971 (ed a fortiori la sua revoca) è espressamente attribuita al consiglio comunale dall’art. 35 della legge 865/1971, ancora oggi a tutti gli effetti in vigore. E non solo, tale competenza è altresì ragionevolmente attribuita all’organo consiliare, anche dallo stesso d.lgs. 267/2000. L’art. 42 del predetto decreto legislativo, infatti, attribuisce al Consiglio la competenza (tra le altre) in materia di programmi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché gli affidamenti di attività o servizi mediante convenzione. Non v’è dubbio, pertanto, che i piani di zona per l’edilizia residenziale pubblica, nonché le convenzioni accessive previste dalla legge per la realizzazione degli interventi ivi previsti, rientrino anche per questa via nella competenza consiliare.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento