Con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti il legislatore ha stabilito nel d.l. 201/2011, art. 23, comma 22 (testo convertito in legge 214/2011), che “la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna remunerazione, indennità o gettone di presenza”. Conseguentemente, solo ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione superiore ai 250.000 abitanti può essere concessa una indennità di funzione.
Indennità di funzione e permessi retribuiti ai presidenti di circoscrizione nei comuni con meno di 250.000 abitanti
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