DECRETO Ministero dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2013
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interna per l’anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (GU n.75 del 29-3-2013)
Articolo 1 – Certificazione
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti soggetti al patto di stabilita’ interno trasmettono, entro
il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
IGEPA, via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma, una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dai componenti dell’organo di revisione
economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita’ interno per l’anno 2012,
secondo il prospetto e le modalita’ contenute nell’allegato al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La
certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della
verifica del rispetto del termine di invio, la data e’ comprovata dal
timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
2. Al fine di consentire l’individuazione degli enti per i quali
non si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come riproposto
dall’art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n.
183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della
certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita’
interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/A e secondo
le modalita’ contenute nell’allegato al presente decreto, le
informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento
dell’obiettivo e’ stato determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente.
3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 207, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire
l’individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di
cui all’art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, e per i quali viene, altresi’, ridefinita la
sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall’art. 31, comma 26,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti locali di cui al comma
1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del
patto di stabilita’ interno 2012, comunicano, con il prospetto
Certif. 2012/B e secondo le modalita’ contenute nell’allegato al
presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato
raggiungimento dell’obiettivo e’ stato determinato dalla mancata
erogazione nell’esercizio 2012 dei contributi pluriennali stanziati
per le finalita’ di cui all’art. 6, della legge 29 novembre 1984, n.
798.
4. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 447, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire
l’individuazione degli enti per i quali viene ridefinita la sanzione
di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, come riproposto dall’art. 31, comma 26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i
comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione,
risultano non rispettosi del patto di stabilita’ interno 2012,
comunicano, con il prospetto Certif. 2012/C e secondo le modalita’
contenute nell’allegato al presente decreto, le informazioni utili a
valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo e’ stato
determinato dalla mancata riscossione nell’esercizio 2012 connessa
alle procedure di privatizzazione di societa’ partecipate avviate nel
2012 la cui riscossione e’ stata realizzata entro il 28 febbraio
2013.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e
della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta’
comunale, istituito dall’art. 1, comma 380, della citata legge n.
228.
6. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al
patto di stabilita’ interno che hanno acquisito spazi finanziari
nell’ambito del Patto di stabilita’ interno «orizzontale nazionale»,
ai sensi dell’art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, devono attestare,
con la certificazione di cui al comma 20 dell’art. 31 della legge n.
183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di
residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano
alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, anche di impegni gia’ assunti al 31 dicembre del 2011, con
imputazione all’esercizio 2012. In assenza di tale certificazione,
nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo.
7. Gli spazi finanziari acquisiti mediante il Patto di stabilita’
interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell’art. 4-ter del
decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di
residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano
alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, anche di impegni gia’ assunti al 31 dicembre 2011, con
imputazione all’esercizio 2012, vengono recuperati attraverso una
modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell’anno
2012, di un importo pari ai predetti spazi non utilizzati.
8. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad
inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente
indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita’ interno
2012, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del
patto di stabilita’ interno, si applica solo la sanzione relativa al
divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta
dall’art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n.
183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti
il mancato rispetto del patto di stabilita’ interno, si applicano
tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’art. 31 della legge n.
183 del 2011.
10. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il
presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualita’ di commissario ad acta, provvede ad
assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la
certificazione entro i successivi trenta giorni, con la
sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il
Ministero dell’interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i
trasferimenti spettanti.
11. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta,
successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l’approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del
patto di stabilita’ trovano applicazione le sanzioni di cui alla
lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell’art. 31 della legge
183 del 2011.
12. In caso di accertamento successivo della violazione del patto
di stabilita’ interno di cui al comma 28 dell’art. 31 della legge n.
183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova
certificazione del patto entro trenta giorni dall’accertamento della
violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario
ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare
l’assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere la nuova
certificazione debitamente sottoscritta.
13. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale e’ comunque
tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto gia’ certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del
patto di stabilita’ interno.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2013
Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO
Allegato
A. Certificazione e prospetti allegati.
Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2012, con
cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2012, n.
0053363, concernente il monitoraggio semestrale del patto di
stabilita' interno per l'anno 2012 (modello MONIT/12).
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al
monitoraggio dell'intero anno 2012 che gli enti locali soggetti al
patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno all'indirizzo
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/».
Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti
nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel
predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto
di stabilita' interno per l'anno 2012, e' stata prevista, cosi' come
per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno 2011,
una apposita procedura che consente all'ente di acquisire
direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il modello (Certif. 2012) risulta gia'
compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2012,
direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del
rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26,
lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti
locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi
delle regole del patto di stabilita' interno, trasmettono un
ulteriore prospetto (Certif. 2012/A), utile per valutare se il
mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente. Tale prospetto, compilato automaticamente sulla base dei
dati inseriti nel monitoraggio del secondo semestre, consente
l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di
cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011
inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,
destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei
trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e
della regione Sardegna.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 207, della
legge n. 228 del 2012, nel caso in cui i comuni di Venezia, Chioggia
e Cavallino-Treporti, assegnatari di contributi pluriennali stanziati
per le finalita' di cui all'art. 6 della legge n. 798 del 1984,
dovessero risultare, in base alla citata certificazione, non
rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno, i predetti
comuni trasmettono, altresi', un ulteriore prospetto (Certif. 2012/B)
utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e'
stato determinato dalla mancata erogazione di tali contributi
pluriennali nell'esercizio 2012. La compilazione di tale prospetto
consente l'individuazione degli enti, fra quelli sopra indicati, per
i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, riproposto dal
novellato art. 31, comma 26, della legge 183 del 2011. Per i medesimi
enti la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31,
comma 26, della legge n. 183 del 2011, concernente la riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura
pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato, si applica per un importo non superiore
al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo
consuntivo.
Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 447,
della legge n. 228 del 2012, gli enti locali che, in base alla citata
certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di
stabilita' interno 2012, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif.
2012/C), utile per valutare se il mancato raggiungimento
dell'obiettivo e' stato determinato dalla mancata riscossione,
nell'esercizio 2012, di somme connesse alle procedure di
privatizzazione di societa' partecipate avviate nel 2012 la cui
riscossione e' stata realizzata entro il 28 febbraio 2013. Tale
prospetto consente di individuare gli enti per i quali viene
ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31,
comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011. Per tali enti la
sanzione concernente la riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza
tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato, si applica per un importo non superiore al 5 per
cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.
Si precisa che nel prospetto Certif. 2012/C e' prevista, per i
comuni che rientrano contestualmente in entrambe le fattispecie
indicate dai commi 207 e 447 dell'articolo unico della legge di
stabilita' 2013, una cella relativa ai «contributi pluriennali
stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre
1984, n. 798 non erogati nell'anno 2012» al fine di valutare se il
mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla
somma degli effetti derivanti dalla mancata riscossione delle entrate
di cui al comma 447 e dalla mancata erogazione di cui al comma 207;
nel qual caso l'ente sara' assoggettato alla sanzione di cui al comma
2, lettera a), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011,
riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, come
ridefinita dal comma 447 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2013.
Infine, secondo quanto disposto dall'art. 4-ter, comma 6, del
decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del
patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale» 2012, devono
attestare, mediante la compilazione del prospetto Certif. 2012/D, che
i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati
esclusivamente per effettuare nel 2012 spese per il pagamento di
residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano
alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre del 2011, con
imputazione all'esercizio 2012. L'importo dei pagamenti effettuati,
peraltro, risultera' indicato automaticamente sulla base dell'importo
inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce
«Pag Res» in sede di compilazione del modello MONIT/12 del secondo
semestre.
Come precisato nella norma sopra richiamata, in assenza di tale
attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i
maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal
proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se
l'importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale
effettuati nell'anno 2012 o, per gli enti in sperimentazione, anche
di impegni gia' assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione
all'esercizio 2012 (quantificato nel prospetto del monitoraggio del
secondo semestre nella voce «Pag Res») risulti non inferiore agli
spazi finanziari acquisiti mediante il cosiddetto patto di stabilita'
interno «orizzontale nazionale». Gli spazi finanziari acquisiti e non
utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale o,
per gli enti in sperimentazione, anche di impegni gia' assunti al 31
dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, non potendo essere
utilizzati per altre finalita', devono essere recuperati,
determinando un peggioramento dell'obiettivo dell'anno 2012, mentre
restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo. Il recupero dei maggiori spazi finanziari viene
effettuato in sede di certificazione (modello Certif. 2012)
attraverso la rideterminazione del «saldo obiettivo 2012 finale» per
un importo pari agli spazi finanziari acquisiti nell'ambito del
«patto orizzontale nazionale» e non utilizzati per i pagamenti di
residui passivi di parte capitale o, per gli enti in sperimentazione,
anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione
all'esercizio 2012.
B. Istruzioni per l'invio dei prospetti della certificazione.
Per stampare il modello della certificazione e' necessario
accedere all'applicazione web del patto di stabilita' interno e
richiamare, dal menu, la funzione di «Acquisizione modello» relativa
alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2012 che consentira'
di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del
secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato
l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, e'
possibile procedere alla predisposizione delle certificazioni
mediante il pulsante «stampa certificato», che generera' i moduli in
formato «pdf» pronti per la stampa da inviare in originale in formato
cartaceo al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le
modalita' e i tempi di seguito indicati, dopo aver provveduto
all'integrazione manuale della sottoscrizione del rappresentante
legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente
costituito, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente
stesso.
Il prospetto Certif. 2012/A (compilato dagli enti locali in caso
di mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2012), e i
prospetti Certif. 2012/B e Certif. 2012/C (compilati dagli enti
locali, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
del 2012, che rientrano nelle fattispecie previste rispettivamente
dai commi 207 e 447 della legge n. 228 del 2012), verranno stampati
automaticamente dal sistema insieme alla certificazione e, con essa,
dovranno essere sottoscritti ed inviati secondo le stesse modalita',
al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si
applicano le relative sanzioni nei limiti sopra indicati. Infine,
verra', stampato automaticamente dal sistema insieme alla
certificazione, il prospetto Certif. 2012/D, compilato dai comuni che
hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilita'
interno «orizzontale nazionale», al fine di acquisire la attestazione
richiesta dall'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della
certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati
del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2012, a suo tempo
inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2013 mediante la
funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio.
Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione e'
disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web
le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2012.
Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno
stampare il modulo della certificazione se non dopo aver comunicato
via web le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2012.
La citata documentazione (certificazione e prospetti) deve essere
spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013,
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 -
00187 Roma.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data
e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal
sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione
del rispetto del patto di stabilita' interno.
Si ribadisce che la predetta certificazione ed i prospetti, privi
delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del
servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria validamente costituito, non sono ritenuti
validi ai fini della attestazione del rispetto del patto di
stabilita' interno.
C. Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad
acta.
L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti
dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto di stabilita' interno
ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del
patto di stabilita' interno si applicano solo le disposizioni di cui
al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011
(divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora,
invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il
rispetto del patto di stabilita' interno si applicano tutte le
sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del
2011.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di
commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi
trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.
Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del
commissario ad acta sono sospese tutte le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011.
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad
acta attesti il rispetto del patto di stabilita', trovano
applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato
comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la
certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione tutte
le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183
del 2011.
Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20-bis
dell'art. 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo punto D.,
non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla
scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli
adempimenti del commissario ad acta.
Decorsi novanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano
applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della citata
legge n. 183 del 2011.
Parte di provvedimento in formato grafico
D. Obbligo di invio di una nuova certificazione.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una
nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
(art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno» il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
a) la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia' attestato con
la precedente certificazione;
b) la nuova certificazione, contrariamente alla precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno;
c) in caso di rispetto del patto di stabilita' interno, la nuova
certificazione, a differenza della precedente, attesti, per
giustificati motivi, la conformita' dei dati a quelli del conto
consuntivo.
Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del
patto di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la
nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento
della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il
commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad
assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente
sottoscritta.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i predetti
termini, non possono essere inviate certificazioni rettificative di
dati trasmessi precedentemente.
Si segnala, infine, che i dati indicati nella certificazione del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili
risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne
consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione,
modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione cartacea a
questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a stampare e
rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i
dati del monitoraggio del secondo semestre attraverso il sistema web)
nei tempi stabiliti e con le modalita' sopra richiamate (raccomandata
A/R).
Il rispetto dei termini di invio consente l'applicazione del
disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo
n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 438,
della legge n. 228 del 2012, che prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli
obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita'
interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.
Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi
delle province e dei comuni e' commisurato agli effetti finanziari
determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno,
operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo
perequativo nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui al richiamato
art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. Pertanto,
al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122
della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinche' la stessa possa
determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale
sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile.
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