Le operazioni di partenariato pubblico-privato trovano la loro collocazione all’interno dei codice dei contratti pubblici. In particolare l’art. 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, li definisce come “contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”. Del problema relativo alla definizione giuridica dei citati contratti e della contabilizzazione con i nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata si è interessata la recente deliberazione n.266, depositata in data 30/07/2015, della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per Lombardia.
Armonizzazione contabile – La contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato
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