5 per mille dell’Irpef, controlli a sorteggio sul 15% dei Comuni che ricevono meno di 20mila euro

il sole24ore
18 Ottobre 2018
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di Daniela Casciola

Arrivano le istruzioni operative della Finanza locale per i controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa da parte alle Comuni che hanno ricevuto, a titolo di 5 per mille, contributi inferiori a 20.000 euro. Le contiene la circolare n. 17/2018 che «spiega» il decreto 24 settembre 2018 in base al quale, a decorre dall’esercizio 2019, gli uffici territoriali di Governo avranno il compito di effettuare, annualmente, controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa nonché sugli oneri di pubblicazione stabiliti dal Dpcm 23 aprile 2010 integrato dal Dpcm 7 luglio 2016. Come è noto, diversamente dai Comuni destinatari di risorse finanziarie superiori a 20.000 euro e che sono obbligati a trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa, con procedura telematica, direttamente alla Direzione centrale del Viminale, i Comuni che ricevono contributi inferiori a 20.000 euro sono tenuti, invece, a redigere il rendiconto e la relazione illustrativa utilizzando modelli cartacei conservando l’intera documentazione agli atti del proprio ufficio per non meno di dieci anni. Comuni ispezionabili Dunque, la circolare parte dai Comuni «ispezionabili». Il Dm 24 settembre ha individuato in almeno il 15 per cento il numero degli enti che devono essere ispezionati per ogni esercizio finanziario. I Comuni saranno individuati in base a sorteggio. Per ciascun anno, la Direzione Centrale può eseguire anche più pagamenti distinti a titolo di 5 per mille dell’Irpef per cui la percentuale si riferisce a tutti i Comuni della provincia liquidati nel corso dello stesso anno. Poi la circolare precisa che le somme erogate a titolo di 5 per mille dell’Irpef devono essere utilizzate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse da parte dei Comuni interessati il quale decorre, convenzionalmente, dal secondo mese dell’avvenuta erogazione dell’importo per cui il controllo può essere eseguito dopo il quattordicesimo mese. Risulta necessario fare riferimento unicamente agli elenchi dei pagamenti pubblicati sul sito web della Direzione Centrale della Finanza locale in quanto non risulta sufficiente, per eseguire il controllo, il solo diritto del Comune a percepire le risorse ma occorre l’effettiva erogazione dei fondi che, come è noto, può essere sospesa per il mancato invio di certificati di bilancio o certificato Sose. Oggetto del controllo è il rendiconto, secondo i modelli ministeriali debitamente compilati e sottoscritti dai responsabili Nel caso in cui, i Comuni utilizzano i fondi assegnati contestualmente con fondi del bilancio comunale. Il rendiconto deve riferirsi soltanto alle risorse erogate dal Ministero dell’Interno. Il calendario dei controlli I controlli vanno eseguiti sulle somme percepite dai Comuni, indipendentemente agli anni d’imposta a cui si riferiscono (principio di cassa), a decorrere dall’esercizio 2016 e gli esiti saranno comunicati alla Direzione Centrale entro il 31 marzo 2019 (per l’anno 2016); entro il 30 giugno 2019 per l’anno 2017 e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di due anni dopo (ad esempio, per il 2018 entro il 31 marzo 2020; per il 2019 entro il 31 marzo 2021 e così via).

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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