Spese giudiziarie: vietato il superamento dell’originaria massima consistenza dello stanziamento

28 Dicembre 2023
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Con la  delibera n. 204 del 14 dicembre 2023 la Corte dei conti dell’Emilia Romagna ritorna ad analizzare le spese giudiziali di un ente e l’originaria massima consistenza dello stanziamento di cui al c. 6 dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 per l’anno di riferimento.

Si tratta dunque, di stabilire se, in relazione ai suddetti compensi, sia o meno possibile superare la massima consistenza dello stanziamento per l’anno di riferimento attraverso una liquidazione posticipata al periodo contabile successivo.
La questione risulta essere già stata affrontata dalla Sezione regionale di controllo per la regione Puglia con deliberazione n. 120/2021/PAR, alle cui conclusioni anche la corde dei conti emiliana si rifà.
Nello specifico, si conferma che “nei casi di giudizi conclusi con la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell’Avvocatura di un Ente locale vadano corrisposti i relativi compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio ed artificioso superamento di tali limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata ad un periodo temporale successivo”.
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha precisato inoltre che un’eventuale liquidazione posticipata nel tempo violerebbe il citato principio contabile di cui all’all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, par. 5.2.
La Corte dei conti dell’Emilia Romagna ritiene, pertanto che una liquidazione posticipata ad un esercizio successivo rispetto al deposito della sentenza favorevole ovvero al passaggio in giudicato della stessa sulla base del principio della competenza finanziaria, costituirebbe un aggiramento della norma di cui al citato art. 9, c. 6 del D.L. n. 90/2014 che costituisce, come hanno affermato le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 51/CONTR/2011 “un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa introdotto dal legislatore” .
Per questo conclude la delibera n. 204 della Corte dei conti emiliana: “non è possibile da parte di un ente, in caso di provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all’ente stesso, superare l’originaria massima consistenza dello stanziamento di cui al c.6 dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 per l’anno di riferimento, per il tramite di una liquidazione al personale dipendente interessato posticipata al periodo contabile successivo”.

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