La riduzione del canone di locazione in presenza del rapporto tra due PA

Un ente pubblico ha comunicato al comune di voler procedere alla riduzione del canone di locazione stante l’obbligo legislativo previsto dal D.L. n. 95/2012 secondo cui “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva.”

12 Febbraio 2020
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Un ente pubblico ha comunicato al comune di voler procedere alla riduzione del canone di locazione stante l’obbligo legislativo previsto dal dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 95/2012 secondo cui “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva….. i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente disposto…”.

L’ente locale ha, quindi, chiesto parere alla Corte dei conti dell’Emilia Romagna che con deliberazione n.16/2020 ha indicato i principi applicabili.

Quadro normativo di riferimento

Pur non potendo rispondere per un fatto concreto, la Sezione regionale indica il quadro legislativo di riferimento. In particolare l’art.3, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 precisa che “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali … i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. … La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. …”. Il successivo comma 7 del medesimo articolo puntualizza, altresì, che “Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in quanto compatibili. […]”.

La risposta del Collegio contabile

I giudici contabili emiliano romagnoli evidenziano come con precedenti orientamenti della medesima Sezione (delibera n. 157/2015 che nella delibera n.14/2019) si precisava che il novellato art. 3, comma 4, del d.l. n. 95/2012 “non pare applicabile nell’ipotesi in cui il rapporto intervenga tra due pubbliche amministrazioni”. Infatti, si sarebbe in presenza di “norma eccezionale e, come tale insuscettibile di applicazione “oltre i casi e i tempi” in essa considerati (cfr. art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale)”. D’altra parte tale finalità (il contenimento della spesa pubblica) non si realizza qualora il rapporto concessorio, cui sarebbe eventualmente da applicare la riduzione automatica del canone nella misura del 15 per cento, intervenga tra due pubbliche amministrazioni. Infatti, l’effetto pratico sarebbe del tutto neutro rispetto all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, essendo di assoluta evidenza che l’inserzione automatica ex art. 1339 c.c. di una tale clausola nel rapporto intercorrente tra due pubbliche amministrazioni, pur comportando per l’una un risparmio nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto in precedenza, per l’altra comporterebbe, in egual misura, un minor introito. Infatti, una previsione normativa formulata per un contratto di locazione non può trovare applicazione per la fattispecie, non sovrapponibile, di un rapporto di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, attesa la loro diretta destinazione alla realizzazione di interessi pubblici.

In conclusione, una previsione normativa formulata per un contratto di locazione non può trovare applicazione per la fattispecie, non sovrapponibile, di un rapporto di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, attesa la loro diretta destinazione alla realizzazione di interessi pubblici.

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