Il termine di venti giorni stabilito dall’art. 227 comma 2 del Tuel entro il quale la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, può essere derogato nel caso in cui intervenga un atto del Prefetto che assegni il termine di 20 (venti) giorni dalla notifica del provvedimento per l’approvazione del Rendiconto, con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si procederà in via sostitutiva all’adempimento, mediante apposito Commissario, dando avvio alla procedura di scioglimento del Consiglio comunale. Infatti, di fronte all’alternativa dello scioglimento del Consiglio comunale, previsto dall’art. 141 del Tuel e dall’art. 1 del d.l. n. 13/2002 conv. dalla l. n. 75/2002 quale sanzione per la mancata approvazione del rendiconto entro il termine stabilito dalla diffida prefettizia, deve ritenersi giustificata la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione.
Derogabile la deliberazione consiliare sul rendiconto
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