Il dettaglio della normativa da rispettare per l’apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa

4 Dicembre 2019
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La corretta procedura dei vincoli di cassa rappresenta un principio importante introdotto dalla contabilità armonizzata, tanto che la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.340/2019) ha rilevato una grave anomalia da parte di un ente locale che non ha apposto i vincoli sulle giacenze di cassa.

La risposta dell’ente locale

L’ente, in risposta ai rilievi della mancata apposizione dei vincili di cassa, ha precisato come i limiti di utilizzo in termini di cassa, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL, operano per le tipologie di entrata di cui all’art. 185 ovvero vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti. Per altre entrate, per le quali è prevista una generica destinazione, non operano i vincoli anzi detti. In ottemperanza al dettato normativa non è stato necessario costituire la giacenza di cassa vincolata in quanto il Comune NON ha utilizzato per cassa entrata vincolate per finalità diverse rispetto al vincolo di destinazione stabilito per legge e relativi a trasferimenti o ai prestiti. Infatti, le entrate vincolate di cui questo Comune è stato beneficiario, quali contributi regionali in conto investimenti, sono state utilizzate, anche per cassa, per i fini per le quali erano state concesse. Peraltro le opere pubbliche finanziate con contributo in conto investimenti vincolato sono state tutte concluse e, di fatto, l’erogazione dei contributi è avvenuta successivamente al sostenimento della spesa.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili veneti ricordano il diverso trattamento contabile e l’incidenza sul sistema di bilancio delle entrate vincolate, rispetto alle entrate alle quali è impresso un vincolo di destinazione alla spesa d’investimento, quali a titolo di esempio: alienazioni, oneri di urbanizzazione, trasferimenti senza vincolo di destinazione e così via.

Infatti, l’art. 195 del D.Lgs. n 267/2000 ( T.U.E.L) prevede che gli enti locali possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) – vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti – per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui – con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222.

Le disposizioni legislative da rispettare

Precisato un tanto, il Collegio contabile ricorda all’ente locale l’applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

art 180 comma 3 lettera d) del D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) l’ordinativo d’incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;

art. 185 comma 2 lettera i) D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) il mandato di pagamento deve evidenziare il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;

art. 195 del D.Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.) gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Allegato 4/2– principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10 La contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. In particolare, la novità introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali costituita dall’obbligo, “a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel richiamato principio applicato [..]”;

Allegato 4/2– principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10.2 Registrazione dell’utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti. “Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata. [..]”

Allegato 4/2– principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10.6 10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 “All’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. [..]”.

 

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