ARCONET risponde al quesito posto dal Comune di Milano utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile in emergenza CONVID-19

Con riferimento al principio contabile applicato alla Contabilità Finanziaria, alla luce di quanto previsto dal punto 9.2.12, si richiede una interpretazione riguardo la possibilità di utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile.

28 Giugno 2022
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Il Comune di Milano pone il seguente quesito e propone di pubblicare la relativa FAQ:

“Con riferimento al principio contabile applicato alla Contabilità Finanziaria, alla luce di quanto previsto dal punto 9.2.12, si richiede una interpretazione riguardo la possibilità di utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile con riferimento al seguente enunciato:
“Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio…”
Pertanto, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono intendersi alternative nnel senso che – fatta salva la determinazione della quota di avanzo disponibile a seguito di approvazione del Rendiconto dell’anno precedente – è sufficiente trovarsi  nin una delle condizioni di cui alla lettera b) e c) in quanto le stesse non devono sussistere contemporaneamente. In caso di interpretazione affermativa, l’avanzo cosiddetto “libero”, una volta approvato il Rendiconto di Gestione dell’anno precedente, potrà essere utilizzato all’interno del progetto di bilancio di previsione che verrà approvato entro un termine successivo all’approvazione del Rendiconto di Gestione dell’anno precedente.”

Il Presidente della Commissione ARCONET preliminarmente ricorda che le procedure di riequilibrio previste dall’art. 193 del TUEL consentono l’utilizzo dell’avanzo dopo che il bilancio di nprevisione è stato approvato, anche nel caso di esercizio provvisorio. Pertanto, anche nel caso in cui le procedure di riequilibrio sono adottate prima del 31 nluglio intervengono sempre dopo l’approvazione del bilancio in equilibrio, pertanto, nell’equilibrio strutturale del bilancio è stato garantito senza ricorrere all’utilizzo dell’avanzo. L’interpretazione proposta dal Comune di Milano, a regime, consentirebbe, anche in nesercizio provvisorio, di approvare il bilancio di previsione contestualmente alle procedure di riequilibrio e di realizzare il pareggio di bilancio anche in assenza di equilibrio strutturale con entrate straordinarie. Tra l’altro l’interpretazione proposta dal comune di Milano si porrebbe in contraddizione con la fa n. 8 attualmente pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato che richiede l’esistenza di tutte e tre le condizioni previste dal punto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 9.2.12.

Ciò premesso il Presidente dà inizio alla riunione invitando i componenti ad nesprimere le loro osservazioni in merito all’interpretazione del punto 9.2.12 richiamato dal rappresentante dell’ANCI sottolinea le incongruenze temporali previste dalle norme richiamate e si sofferma sul necessario rispetto della previsione che consente l’utilizzo dell’avanzo libero solo dopo l’approvazione del rendiconto che lo rende certo fermo rimanendo che l’avanzo libero è dell’ente anche se lo può utilizzare solo previa nverifica dell’esistenza.

Il rappresentante della Corte di conti esprime perplessità sull’interpretazione proposta dal comune di Milano e ribadisce che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio senza l’utilizzo dell’avanzo e che solo per criticità emerse nsuccessivamente, in assenza di diverse soluzioni, può essere utilizzato. Tra l’altro una diversa interpretazione rischia di indurre a ritardare volutamente l’approvazione del bilancio ad un momento successivo al manifestarsi della criticità. Il rappresentante dell’ANCI precisa, inoltre, che è favorevole all’interpretazione che nconsente di attuare la verifica degli equilibri con anticipo rispetto al mese di luglio da considerarsi quale termine ultimo entro il quale procedere. Il rappresentante dell’UPI chiarisce che l’approvazione di un bilancio deve essere rispettosa dell’equilibrio in assenza di finanza straordinaria altrimenti si finanzia un nbilancio in disavanzo.

Diverso è infatti il caso in cui, in occasione della verifica degli equilibri, l’esame della gestione in itinere ha ravvisato criticità e risulta possibile utilizzare anche la finanza straordinaria. Senza avere pregiudizi in merito ad una interpretazione estensiva del principio contabile in esame si deve essere consapevoli che tale interpretazione estensiva determina uno scardinamento dei principi contabili e un’apertura a situazioni di disavanzo. Anche i rappresentanti del Consiglio dei dottori commercialisti e del Ministero dell’Interno confermano che a regime un’interpretazione estensiva del principio in esame rischia di favorire situazioni di squilibrio.

La Commissione, esaminata attentamente la proposta di FAQ del comune di Milano,npreso atto di tutte le osservazioni espresse che hanno evidenziato i rischi potenziali e le criticità che potrebbero derivare da un intervento di modifica del principio contabile applicato converge unanimemente nel confermare l’interpretazione già concordata ed espressa nella faq n. 8 citata e ritiene che l’unica soluzione ammissibile sia quella di carattere straordinario e pertanto risulta necessario un intervento normativo derogatorio, limitato al 2022, che consenta eccezionalmente di utilizzare, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022, l’avanzo libero e la quota destinata agli investimenti determinati a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. anche considerando il protrarsi dell’emergenza COVID.

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