Nel fondo risorse decentrate solo le multe riscosse effettivamente

il sole24ore
15 Ottobre 2019
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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 369/2019 Gli emolumenti accessori finanziati con i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada (articolo 208 del Dlgs 285/1992) possono essere esclusi dal limite del «tetto del salario accessorio» solo se hanno copertura in sanzioni amministrative effettivamente riscosse, e non in quelle meramente accertate. Spetta all’ente locale, ai fini dell’operatività della deroga, valutare, una volta determinata la quota di proventi eccedente le riscossioni del precedente esercizio, la sussistenza delle condizioni per un’eventuale implementazione in corso d’esercizio della parte variabile del fondo. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti Lombardia con la deliberazione n. 369/2019. La richiesta di parere I valori delle somme effettivamenten riscosse a titolo di proventi in base all’articolo 208 del Dlgs 285/1992 sono resi noti solamente alla conclusione dell’esercizio finanziario, mentre le norme in materia di costituzione del fondo risorse decentrate richiedono che lo stesso debba essere costituito entro la fine dell’anno di riferimento, pena l’impossibilità di prevedere e utilizzare le risorse variabili stesse. Partendo da questa riflessione, un ente locale lombardo si è posto il dubbio se la discordanza temporale impedisse di rendere concretamente applicabile il beneficio della deroga al limite del «tetto del salario accessorio» (articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017) riconosciuta dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2019 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 18 aprile). Quindi ai magistrati contabili è stato chiesto se nella costituzione del fondo risorse decentrate, parte variabile, debbano essere indicate le quote dei proventi (articolo 208) accertate nell’anno o solo le quoteneffettivamente riscosse negli anni precedenti. La risposta La delibera in esame, che non entra (e non poteva fare diversamente) nel merito della costituzione del fondo risorse decentrate, fornisce un quadro di sintesi della disciplina e degli orientamenti della magistratura contabile sull’argomento. Dopo aver illustrato le più recenti pronunce sulla disciplina dei proventi delle multe destinabili ad alimentare il fondo delle risorse (Lombardia, deliberazione n. 334/2018 e Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/2019) e sulle cautele da seguire nella determinazione delle risorse variabili (Lazio, deliberazione n. 7/2019, viene affermato che l’esclusione dal limite del «tetto del salario accessorio» debba far riferimento ai soli emolumenti accessori che hanno copertura in sanzioni amministrative al codice della strada «effettivamente riscosse» (e non in quelle meramente accertate, anche se ridotte dell’importo accantonato annualmente a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità). In questo contesto, ai fini dell’operatività della deroga, spetta all’ente locale, nel quadro dei limiti normativi e della disciplina di fonte contrattuale che regola la costituzione del fondo risorse decentrate, valutare (una volta determinata la quota di proventi ex articolo 2018 eccedente le riscossioni del precedente esercizio) la sussistenza delle condizioni per un’eventuale implementazione in corso d’esercizio della parte variabile del fondo. Incremento che dovrà necessariamente trovare corrispondenza negli strumenti di programmazione e di bilancio.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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