Pareggio di bilancio 2018, ok all’ultima certificazione da inviare entro il 1° aprile

il sole24ore
14 Marzo 2019
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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La bozza di decreto Via libera ai prospetti per la certificazione del pareggio di bilancio 2018. La Conferenza Stato Città, nella seduta di ieri, ha licenziato i criteri (si veda la bozza del decreto) per inviare entro il prossimo 1° aprile (poichè il 31 marzo è festivo) il saldo finale dei vincoli di finanza pubblica dello scorso esercizio. Con questo adempimento certificativo termina dunque la stagione dei vincoli di finanza pubblica protagonisti della finanza locale negli ultimi anni. Responsabili finanziari, revisori dei conti e sindaci (o presidenti di province) devono firmare il documento da inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web per il pareggio di bilancio, in cui si indica il saldo di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell’anno 2018 (prospetto “Certif. 2018”). Gli spazi finanziari acquisiti per l’anno 2018 mediante le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali non utilizzati per investimenti, sono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo per l’anno 2018 per un importo pari agli spazi non utilizzati Differenze fra rendiconto e certificato I dati contabili trasmessi con la certificazione devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell’anno 2018. In caso di difformità occorre inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine del 1° luglio 2019. A partire dal 2 luglio 2019 gli enti locali sono comunque tenuti a rettificare la certificazione solo se rilevano un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo. Sanzioni L’inadempimento all’obbligo d’invio della certificazione del pareggio di bilancio 2018 comporta l’assoggettamento alle sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti della legge 232/2016. Restano infatti in piedi le penalizzazioni previste in caso di ritardo o di mancato invio della certificazione, mentre nessuna sanzione è prevista in caso di sforamento del saldo programmatico. La trasmissione della certificazione entro il 30 maggio 2019, poichè in ritardo, comporta la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il divieto si calcola per dodici mesi, a decorrere dalla data di invio della certificazione. Dopo il 30 maggio l’inadempimento alla certificazione fa scattare anche la sospensione, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno successivo a quello di riferimento. Revisori commissari ad acta A partire dal 31 maggio 2019 negli enti inadempienti all’invio della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l’unico revisore, nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, a compilare e inviare i prospetti della certificazione entro il 29 giugno 2019. Il decreto precisa che la certificazione deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta. Se il commissario invia i dati entro i termini, si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma 475 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (riferite ad assunzioni e indennità amministratori). Va tenuto conto comunque della gradualità prevista dal comma 476. Se invece il commissario ad acta non invia la certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell’articolo 1 della L 232/16 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno. A queste penalità si aggiunge poi la decadenza del revisore. Il decreto ricorda infine che gli enti locali nei quali il mancato conseguimento del saldo per l’anno 2018 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all’anno seguente a quello cui la certificazione si riferisce, sono tenuti a inviarne una nuova entro trenta giorni.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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