Bilancio, parere dei revisori obbligatorio anche per le variazioni urgenti

il sole24ore
13 Marzo 2019
Modifica zoom
100%

di Elena Masini e Cristina Muscillo

Il documento del Cndcec Secondo i principi di revisione e controllo degli organi di revisione degli enti locali licenziati definitivamente dal Cndcec il 22 febbraio scorso (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 febbraio, del 1° marzo, del 4 marzo e del5 marzo), gli enti locali devono acquisire preventivamente il parere dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione della giunta comunale di variazione d’urgenza al bilancio di previsione. Le variazioni d’urgenza al bilancio L’articolo 175, comma 4 del Tuel attribuisce alla giunta comunale, in via del tutto eccezionale, la facoltà di approvare variazioni d’urgenza al bilancio di previsione che normalmente ricadono nella competenza dell’organo consiliare, il quale è chiamato a ratificare la variazione entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio. Con l’avvento dell’armonizzazione contabile l’esercizio del potere surrogatorio da parte della giunta deve essere debitamente motivato, al fine di scongiurare un indebito svuotamento delle funzioni poste in capo al consiglio. Le ragioni d’urgenza che rendono necessario procedere senza indugio, quindi, devono essere evidenziate nella delibera e sono decisive per garantire legittimità alla variazione. Mentre non vi sono dubbi sulla necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione sulla variazione di bilancio (articolo 239, comma 1, lettera b.2, del Tuel) rimane incerto il momento in cui occorre acquisire il parere sulle variazioni d’urgenza: se sulla proposta di giunta ovvero sulla proposta consiliare di ratifica. In assenza di una espressa previsione normativa, sul punto si registrano posizioni divergenti. Secondo la Corte dei conti Abruzzo (delibera n. 347/2010) tale parere deve essere espresso sulla delibera di giunta in ragione del «concomitante interesse pubblico alla corretta e completa istruttoria del percorso formativo della proposta deliberativa che il predisponente (assessore e/o sindaco) sottopone all’attenzione della Giunta comunale». Di avviso contrario il ministero dell’Interno che, con la risoluzione n. 6741/1995, ha invece ritenuto che il parere possa essere acquisito sulla proposta consiliare di ratifica della variazione, in considerazione sia delle ragioni d’urgenza della variazione che del fatto che l’organo di revisione opera a supporto dell’attività del Consiglio. La prassi più diffusa tra gli enti è quella che di acquisire il parere sulla proposta di consiglio, in quanto i tempi per la sua acquisizione contrastano con l’urgenza della decisione. La posizione del Cndcec Confermando la posizione già espressa con i precedenti principi di revisione del 2016, il documento n. 2 dedicato alle funzioni dell’organo di revisione: attivita di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza prevede che il parere dell’organo di revisione sia espresso obbligatoriamente sulla proposta di variazione al bilancio adottata dalla giunta per motivi d’urgenza. L’anticipo del vaglio di legittimità da parte dei revisori appare funzionale a verificare la sussistenza delle ragioni d’urgenza che rendono necessario il ricorso al potere surrogatorio e ad accertare il rispetto degli equilibri finanziari nonché la rispondenza della variazione all’ordinamento contabile. Verifiche che, se poste a valle della variazione (quando questa viene sottoposta a ratifica da parte del Consiglio), finirebbero per essere attenuate dal fatto che eventuali rilievi non potrebbero che condurre una mancata ratifica dell’atto ma non alla sua modifica, con tutte le conseguenze del caso. D’altro canto, l’obbligo di acquisire il parere dell’organo di revisione mal si concilia con l’urgenza della variazione. Risulterà quindi opportuno concordare con l’organo di revisione i tempi per il rilascio del parere, affiché questo venga espresso con immediatezza. La tempistica potrà essere disciplinata nel regolamento di contabilità ovvero nel disciplinare di incarico. Solo in questo modo sarà possibile ottemperare alle prescrizioni dei principi di revisione e nel contempo conciliare le esigenze di funzionalità dell’ente. Riaccertamento parziale Sempre in tema di variazioni, vale la pena evidenziare come i principi di revisione attribuiscano alla competenza del responsabile finanziario il riaccertamento parziale dei residui anche in esercizio provvisorio. Il punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 in proposito si presta ad una duplice interpretazione, rendendo plausibile anche la lettura che attribuisce la competenza del riaccertamento parziale in esercizio provvisorio alla giunta comunale. In entrambi i casi è necessario acquisire il parere preventivo dell’organo di revisione economico finanziario.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento