Aspetti giuridici e contabili della cessione dei crediti da parte di un ente locale (Prima parte – aspetti giuridici) – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

La problematica esaminata dai giudici contabili si concentra sulla possibilità da parte di un ente locale di poter riscuotere immediatamente somme future, mediante cessione di crediti ad un Istituto bancario disponibile ad effettuare la citata anticipazione. In linea generale, i crediti pecuniari vantati dalla pubblica amministrazione sono attratti alle disposizioni del codice civile, pur in presenza di particolari requisiti di forma, oppure di talune deroghe alla disciplina stabilita dalle norme del codice civile, ma non incidono sullo schema legale della cessione e, soprattutto, non fanno venir meno la natura negoziale di essa. La cessione del credito è un istituto proprio del diritto privato, disciplinato dagli artt. 1260 e ss. del codice civile quale contratto, normalmente bilaterale, tra creditore cedente e terzo cessionario che assume così la qualità di soggetto creditore del rapporto obbligatorio. La bilateralità segna la irrilevanza (di regola) del consenso del debitore ceduto; la cessione, infatti, ha effetto nei confronti di quest’ultimo quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione (art. 1264 c.c.).
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione 14/09/2016 n.40 esamina in dettaglio le condizioni giuridiche e contabili in caso di cessione di crediti futuri da parte di un ente locale che ne aveva chiesto la relativa fattibilità.

LA CESSIONE DEL CREDITI DA PARTE DELLA PA
Evidenzia, in via preliminare il Collegio contabile lucano, come la possibilità che un ente territoriale possa cedere – evidentemente solo a titolo oneroso – un suo credito e, dunque, trasformarlo in provvista finanziaria immediata e liquida in relazione al valore economico del credito stesso, è soluzione che, prima di tutto, dovrebbe trovare un sicuro riscontro normativo che, invece, non è dato rinvenire in modo preciso e dettagliato.

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