Il Commento – I vincoli del pareggio di bilancio non escludono dai saldi le risorse comunitarie. Rimessa la questione di massima alla Sezione Autonomie

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 9/6/2016)

Mentre il raggiungimento del patto di stabilità prevedeva l’irrilevanza delle “risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea” e delle “relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni”, fermo restando che, di contro, l’esclusione non operava per la quota di spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, oggi si pongono alcuni problemi operativi avuto riguardo all’applicazione del principio dei nuovi vincoli di finanza rappresentati dal “pareggio di bilancio”. La legge di stabilità 2016 ha, infatti, introdotto il nuovo vincolo del pareggio di bilancio (saldo di competenza finale) con la conseguenza che, a decorrere dall’esercizio 2016, cessano di avere efficacia l’articolo 31 della legge n. 183/2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno. Ora, nel nuovo quadro normativo, ai fini del saldo di competenza previsto dalla nuova disciplina, le entrate e spese finali non rilevanti, entro certi limiti ed al ricorrere di determinati presupposti, sono esclusivamente quelle previste dai seguenti commi dell’art.1 della legge di stabilità:

  • comma 20 – contributo compensativo gettito IMU e TASI;
  • comma 441 – spese sostenute con risorse provenienti da erogazioni liberali ed indennizzi assicurativi finalizzati a fronteggiare eccezionali eventi sismici per i Comuni individuati ex lege;
  • comma 683 – contributo finalizzato alla riduzione del debito per le regioni ordinarie;
  • comma 713 – interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione o su risorse rivenienti dal ricorso al debito;
  • comma 716 – interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie;
  • comma 750 – spese sostenute da Roma capitale per la realizzazione del museo della Shoah.

Al di fuori delle citate esclusioni, residuano solo le correzioni espansive previsti dai seguenti due commi:

  • comma 728 – secondo cui è possibile che le Regioni autorizzino gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi per consentire esclusivamente un aumento degli impegni in conto capitale purché sia garantito l’obiettivo complessivo regionale attraverso un miglioramento compensativo del saldo dei restanti enti;
  • comma 732 – la quota non soddisfatta dal riferito correttivo compensativo, dall’ulteriore meccanismo di compensazione orizzontale nazionale.

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