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Il Commento - I vincoli del pareggio di bilancio non escludono dai saldi le risorse comunitarie. Rimessa la questione di massima alla Sezione Autonomie
La legge di stabilità 2016 ha, infatti, introdotto il nuovo vincolo del pareggio di bilancio (saldo di competenza finale) con la conseguenza che, a decorrere dall’esercizio 2016, cessano di avere efficacia l’articolo 31 della legge n. 183/2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno.

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 9/6/2016)

Mentre il raggiungimento del patto di stabilità prevedeva l’irrilevanza delle “risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea” e delle “relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni”, fermo restando che, di contro, l’esclusione non operava per la quota di spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, oggi si pongono alcuni problemi operativi avuto riguardo all’applicazione del principio dei nuovi vincoli di finanza rappresentati dal “pareggio di bilancio”. La legge di stabilità 2016 ha, infatti, introdotto il nuovo vincolo del pareggio di bilancio (saldo di competenza finale) con la conseguenza che, a decorrere dall’esercizio 2016, cessano di avere efficacia l’articolo 31 della legge n. 183/2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno. Ora, nel nuovo quadro normativo, ai fini del saldo di competenza previsto dalla nuova disciplina, le entrate e spese finali non rilevanti, entro certi limiti ed al ricorrere di determinati presupposti, sono esclusivamente quelle previste dai seguenti commi dell’art.1 della legge di stabilità:

Al di fuori delle citate esclusioni, residuano solo le correzioni espansive previsti dai seguenti due commi:

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