Il calcolo non corretto del FCDE rilevato dai giudici contabili
Approfondimento di V. Giannotti
Il passaggio alla contabilità armonizzata ha richiesto attività straordinarie ai responsabili dei servizi finanziari e la molteplicità degli adempimenti ha sicuramente comportato errori o malintesi in merito alla corretta rappresentazione dei risultati. I giudici contabili continuano nella verifica dei conti, cercando di portare aggiustamenti in caso di operazioni non concluse in modo corretto. L’esame sottoposto ai giudici contabili riguarda il primo corretto calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità considerato il consistente impatto che lo stesso ha comportato in termini di riduzione del risultato disponibile.
I riferimenti ai principi contabili
Il Collegio contabile, prima di entrare nel merito dei calcoli effettuati dal comune sottoposto a scrutinio, illustra il principio contabile, precisando in particolare che:
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria fissa le modalità di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, richiedendo uno stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull’andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi;
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