Violazione del patto di stabilità ed impatto sul salario accessorio

Approfondimento di V. Giannotti

Ancora un intervento dei magistrati contabili sulle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) sul fondo delle risorse decentrate dei dipendenti, disposte dall’art.40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall’art. 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il quale stabilisce che “gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”.

Proprio in merito ai contenuti delle “risorse aggiuntive” previste dalla norma un Presidente di una Provincia chiede se se siano da considerare tali le economie risultanti dall’utilizzo del fondo per il salario accessorio dell’anno precedente, in particolare derivanti da risorse ex art. 17, comma 5, e art. 15 lettera m) del CCNL del 1° aprile 1999, i quali dispongono che “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”.

I precedenti pronunciamenti dei giudici contabili

Secondo le indicazioni dell’ente locale tali risorse non dovrebbero essere vietate dalla normativa citata in quanto non costituirebbero risorse che vanno ad incrementare il fondo integrativo, ma un mero trasferimento temporale di risorse già certificate dal Collegio dei revisori.

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