Il direttore di un’azienda speciale di un ente locale non può essere remunerato per funzioni aggiuntive, in ragione del principio di onnicomprensività della sua retribuzione. Con queste motivazioni la Corte dei conti del Lazio (sentenza n.68/2023) ha condannato per danno erariale il direttore per i compensi addizionali ricevuti per la consulenza del lavoro e fiscale.
Danno erariale
Una volta stipulato il contratto, l’ente non è abilitato alla sua rescissione adducendo motivi di pubblico interesse, né è possibile evitare la responsabilità sostenendo la mancanza della forma scritta ad subtantiam in caso di contratto di tipo commerciale.
Secondo la Procura la mancata registrazione del contratto di locazione conduce alla nullità del contratto stipulato dalla PA con conseguente impossibilità di recuperare le somme dal privato inadempiente e con conseguente rilevazione del danno erariale per la diminuzione delle entrate della PA.
Per il danno erariale non è sufficiente la violazione della normativa sull’affidamento degli incarichi esterni, ma è necessario dimostrare, anche ex post, che l’adempimento obbligatorio sulla corretta redazione dell’inventario non avrebbe potuto essere svolto all’interno per acclarata carenza di organico.
Secondo il Consiglio di Stato, Sez II (sentenza 1° luglio 2021, n. 5014) la fattispecie ricadrebbe in una violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1 alla CEDU
Secondo la Corte dei conti per la Calabria (sentenza n.202/2021), il compenso erogato non può qualificarsi come “danno da mancata entrata”
L’Ente locale non può conferire ad un avvocato esterno le possibili controdeduzioni, pur in presenza di particolari aspetti giuridico tecnici da risolvere. Le valutazioni della Corte dei conti