Un responsabile dei servizi finanziari di un piccolo Comune aveva proceduto ad affidare all’esterno alcune delle attività rientranti nel proprio servizio ed in particolare le attività di redazione del conto del patrimonio, di certificazione del bilancio e del rendiconto
Danno erariale
L’istituzione di unità di staff intersettoriale alle dipendenze del Sindaco, con relativo conferimento a soggetti esterni operati in modo illegittimo, generano danno erariale a carico del solo primo cittadino, a nulla rilevando: a) la compartecipazione agli atti di conferimento da parte delle strutture burocratiche dell’ente; b) le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale; c) la non conoscenza della normativa di riferimento da parte del Sindaco
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con la sentenza 25 gennaio 2016, n. 28, hanno escluso che le attività svolte potessero rientrare nella nozione di attività formativa, sia a fronte della documentazione raccolta dalla quale emerge inequivocabilmente le soluzioni avanzate dal professionista incaricato, sia in quanto da tutte le attività poste in essere non risulta nemmeno un elaborato scritto, ad uso dei soggetti da “formare”.