L’utilizzo dell’accantonamento per passività potenziali ed impatto sul pareggio di bilancio

Approfondimento di V. Giannotti

Se un’amministrazione comunale avesse negli anni accantonato risorse per passività potenziali, al fine di scongiurare impatti negativi sul proprio bilancio dei possibili effetti negativi di una sentenza e, una volta risultata soccombente utilizzasse il citato avanzo accantonato per il pagamento di quanto dovuto, si potrebbe porre un problema circa l’eventuale impatto del citato pagamento sulle nuove regole del pareggio di bilancio. A tal fine un Comune chiede ai magistrati contabili se, non avendo altri spazi finanziari disponibili in caso di pagamento, fosse possibile non computare l’avanzo applicato ai fini della determinazione del saldo tra le entrate e le spese finali. In caso di risposta negativa, precisa il Comune come si assisterebbe al paradosso per il quale, non potendo derogare alla disciplina sul pareggio di bilancio, il Comune fosse impossibilitato ad utilizzare le risorse specificamente accantonate negli anni.
La risposta è stata esaminata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, nella deliberazione 23/03/2017 n.33 qui di seguito commentata.

Le nuove regole per il pareggio di bilancio

Prima di rispondere al quesito posto dal Comune, il Collegio contabile indica le seguenti regole introdotte per gli enti locali sul pareggio di bilancio:

  • la legge di stabilità 2016 ha previsto che tutti gli enti territoriali sono tenuti a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 710) come specificate dal successivo comma 711;

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