Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.73 del 28/03/2017 il Decreto del MEF 22/03/2017 avente ad oggetto “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali”, il quale precisa quanto segue.

Art. 1

1. I mutui contratti, ai sensi dell’art. 22  del  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all’art.  2,  comma  1, del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (testo   unico sull’ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o  a tasso variabile.

 Art. 2

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni,  di cui all’art. 1, regolate a tasso fisso, e’ determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni – Interest Rate Swap 7Y + 1,30%;
b) fino a 15 anni – Interest Rate Swap 10Y + 1,85%;
c) fino a 20 anni – Interest Rate Swap 12Y + 2,10%;
d) fino a 25 anni – Interest Rate Swap 15Y + 2,20%;
e) oltre 25 anni – Interest Rate Swap 20Y + 2,30%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente  la stipula del contratto.  I  tassi  Swap  sono  riportati  alla  pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

 Art. 3

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni,  di cui all’art. 1, regolate a tasso variabile, e’ fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;
b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,85%;
c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,10%;
d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,25%;
e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,35%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi e’  rilevato  due  giorni  lavorativi antecedenti la data di decorrenza di  ciascun  periodo  di  interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

 Art. 4

1. Le disposizioni di cui al  presente  decreto  si  applicano  ai contratti di mutuo stipulati  successivamente  alla  data  della  sua entrata in vigore.

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