L’obbligo di dismissione delle società partecipate non strettamente necessarie

COMMENTO di V. Giannotti

I piani di razionalizzazione delle società detenute dagli enti locali si scontrano spesso con la reale possibilità di dismissione delle proprie quote, fino a giungere ad una ipotesi alternativa di vera e propria obbligazione da parte degli altri soci a corrispondere all’ente locale il valore della partecipazione dismessa. L’esame da parte dei giudici contabili riguarda il percorso attuato da un ente locale, alla fine del quale la effettiva liquidazione delle quote detenute si scontra con una deliberazione negativa rilasciata dall’assemblea dei soci.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le disposizioni legislative, relative alla dismissione delle quote societarie da parte degli enti locali, sono contenute nella legge di stabilità 2014 (Legge 27/12/2013 n.147) al comma 569 dell’articolo unico il quale recitava “Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura  di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”. La presente disposizione è stata successivamente abrogata dal d.lgs.19/08/2016 n.175 rubricato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il quale, tuttavia, ha previsto all’art.24 comma 5, in caso di mancata realizzazione della vendita secondo i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (prevedendo anche all’art.10 in casi eccezionali la negoziazione diretta con possibile prelazione da parte dei soci), ha successivamente previsto che “salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.

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