Limite del rimborso spese negli incarichi gratuiti

Approfondimento di V. Giannotti

Il legislatore è intervenuto in diverse occasioni nell’imporre la gratuità degli incarichi conferiti dalla PA, ovvero dandone la facoltà come avuto riguardo allo svolgimento degli incarichi dirigenziali al proprio personale in quiescenza, ammettendone solo il rimborso delle spese. Stabilità la citata gratuità degli incarichi, ci si chiede quale sia il limite del citato rimborso spese, ovvero se l’ente locale abbia la possibilità di regolamentarne la fattispecie senza incorrere in possibili danni erariali. Il caso di specie si riferisce alla nomina da parte di un ente locale di propri rappresentanti presso una propria azienda speciale che, in quanto tale riceve contribuzioni da parte dell’ente locale, realizzandosi la fattispecie prevista dall’art.6 comma 2, del d.l. n. 78/2010 a mente del quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presenta comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli“. Ammessa la citata gratuità si è posto il problema se il rimborso delle spese sostenute debba o meno essere quello disciplinato dall’art.84 del TUEL, ossia se per le spese di viaggio debbano intendersi unicamente le spese per gli spostamenti (auto-treno-aereo-taxi) ovvero anche le spese per vitto e alloggio ed in tali casi se sussistano limiti, anche con riferimento alla tipologia di alloggio e alla durata dello stesso, in relazione a tutte le attività necessarie all’assolvimento delle funzioni assegnate.
La risposta al quesito del Comune richiedente è stata resa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 14/04/2017 n.101, qui di seguito commentata.

La premessa dei giudici contabili

Rileva in via preliminare il Collegio contabile come la rimborsabilità delle spese debba essere subordinata alla presenza di un atto di normazione, anche secondario, che regolamenti, in via generale ed astratta, i casi e le modalità di rimborso. In assenza della citata disciplina di rango regolamentare, il Comune deve in ogni caso rispettare lo spirito della normativa che è quello primario del contenimento dei costi della P.A.

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