Frazione distaccata da un comune ed aggregata ad altro: quale ente è tenuto alla compartecipazione della spesa per ricovero stabile

Il Servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

L’Ente rappresenta che, nell’anno 1956, un cittadino domiciliato in una propria frazione è stato ricoverato in una struttura psichiatrica, ubicata in altro Comune, ove trasferiva la residenza. Nel corso degli anni e a seguito del definitivo superamento dei residui manicomiali, la persona veniva ospitata in alcune case di riposo[1].

Poiché, nel febbraio 1959, la frazione in cui il soggetto era residente all’atto del ricovero veniva distaccata dal Comune istante per essere aggregata ad un Comune contermine, il primo dei due Enti – affermando di aver subìto ‘una separazione patrimoniale ed una cessione di tutti i rapporti attivi e passivi’ – chiede di stabilire quale di essi sia tenuto ad integrare le risorse dell’assistito[2], ai fini del pagamento delle rette di ricovero.

Sentito, per quanto di competenza in relazione ai procedimenti di modifica delle circoscrizioni comunali, il Servizio consiglio autonomie locali ed elettorale di questa Direzione centrale, si esprimono le seguenti considerazioni.

Occorre, anzitutto, rilevare che la predetta variazione territoriale è stata disposta, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica del febbraio 1959, il quale ha demandato al Prefetto competente per territorio di provvedere, con proprio decreto, «alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività»[3].

Poichè l’Ente non dispone di tale decreto prefettizio, non risulta possibile stabilire se, nel caso di specie, la variazione territoriale abbia effettivamente comportato, oltre alla separazione patrimoniale, ‘una cessione di tutti i rapporti attivi e passivi’ o, quantomeno, di quei rapporti utili a definire la specifica questione prospettata.

Di conseguenza, questo Ufficio potrà fornire il proprio contributo in termini puramente generali ed astratti, fatte salve le diverse (e prevalenti) statuizioni eventualmente contenute nel predetto atto amministrativo.

Circa l’individuazione dell’ente locale tenuto al pagamento delle rette per l’assistenza dei residenti nell’ipotesi (diversa da quella oggetto di esame ma, per certi aspetti, assimilabile) di modifica della circoscrizione territoriale con creazione di un comune autonomo per distacco da altro comune[4], avvenuto nella vigenza delle disposizioni recate dal R.D. 383/1934, si segnala l’orientamento assunto dalla Corte di cassazione[5].

La suprema Corte afferma, anzitutto, che nel caso di modifica della circoscrizione territoriale di un comune, con creazione di un comune autonomo sulla parte del territorio distaccato, «si ha una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale, la quale presuppone l’estinzione dell’ente preesistente».

Pertanto – prosegue il Collegio – «esclusa ogni successione a titolo universale, i rapporti patrimoniali preesistenti non vengono attribuiti al comune distaccato secondo criteri generali, ma trovano la loro disciplina particolare nella legge o in un atto amministrativo»[6].

Il Giudice, rilevando che la disciplina regionale volta all’individuazione del comune tenuto a farsi carico degli oneri di assistenza[7] dispone l’irrilevanza dei cambiamenti della residenza connessi esclusivamente all’ospitalità in strutture ubicate in comuni diversi da quello di provenienza, afferma che essa «non esclude che l’obbligo del comune originariamente tenuto al pagamento delle rette di degenza per i propri assistiti possa venir meno per eventi diversi dal trasferimento dell’assistito in una diversa struttura».

Perciò, secondo la suprema Corte, «deve ritenersi che l’obbligo dell’assunzione delle spese di degenza per i propri assistiti, legato al requisito della residenza, comporti il trasferimento di tale obbligo al nuovo comune nel cui territorio viene a collocarsi la residenza dell’assistito, salva la prova contraria […] della perdurante titolarità di detta obbligazione in capo al comune originariamente tenuto al pagamento delle rette di degenza, in quanto espressamente disposta dal provvedimento amministrativo che abbia disciplinato il riparto delle attività e passività preesistenti».

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[1] Come chiarito dall’Ente, per le vie brevi, la persona è ricoverata stabilmente ed ininterrottamente dal 1956.

[2] Esigenza verificatasi solo di recente.

[3] L’art. 36, primo comma, del R.D. 383/1934 stabiliva, infatti, che «Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.».

[4] Evenienza che era disciplinata dall’art. 33 del R.D. 383/1934.

[5] Sez. I, sent. 22 marzo 2007, n. 6995.

[6] Difatti il R.D. 383/1934 prevedeva che, nell’ipotesi di modifica della circoscrizione comunale con legge, la sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati avveniva con la stessa legge o, in mancanza, con apposito regio decreto (art. 17, terzo comma) e, nel caso di distacco di borgate o frazioni di un comune, disposta con regio decreto su richiesta dei cittadini, la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività – tanto nell’ipotesi di costituzione di comuni distinti, quanto in quella di aggregazione a comune già esistente – era demandata ad apposito decreto prefettizio (art. 36, primo comma).

[7] Nel caso sottoposto a giudizio è stato ritenuto applicabile l’art. 61, comma 1, della legge regionale Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1, il quale prevedeva che «Gli oneri che in base alle leggi e al piano regionale socio-assistenziale gravano sui Comuni per l’assistenza sono a carico del Comune in cui l’avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dalle lett. c) e d) del precedente art. 9, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l’avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità.».

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