La quantificazione del danno erariale da verticalizzazioni illegittime – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regionale dell’Umbria, con la deliberazione n. 51/2016, affronta il problema delle verticalizzazioni, pur in presenza di ondivaghe interpretazioni sulla corretta procedura da adottare, chiarendo i seguenti principi:
a) obbligo di adeguato accesso dall’esterno;
b) non applicabilità della Legge Brunetta (d.lgs.150/09) agli enti locali prima del 01/01/2010;
c) in caso di personale stabilizzato lo stesso deve rientrare nel calcolo del personale interno, ai fini dell’adeguato accesso dall’esterno;
d) nessuna utilitas per l’Amministrazione in caso di verticalizzazioni su profili professionali inesistenti e/o creati su misura.
La colpa grave, che ha condotto il Collegio contabile a stabilire il danno erariale procurato alle finanze dell’ente locale, è rinvenibile in via principale nella verticalizzazione effettuata su profili professionali inesistenti e, in via secondaria (in considerazione dell’utilitas), nel numero di posizioni verticalizzate eccedenti il limite dell’adeguato accesso dall’esterno.
In merito alla ricostruzione del fatto e della conseguente pronuncia di danno erariale, qui di seguito ne vengono sviluppati i dettagli.

IL FATTO
Una Provincia aveva avviato le procedure di stabilizzazione prevedendo n.12 verticalizzazioni, successivamente ridotte a 7 per poi nuovamente essere riportate a 12, di cui tre stabilizzazioni a tale data già effettuate. Tale revirement  era dovuto essenzialmente al calcolo del numero di posti riservati alla verticalizzazione interna rispetto a quelli che ne avrebbero garantito l’adeguato accesso dall’esterno. Altro problema rilevato dalla Procura contabile si riferiva alla data di attivazione della procedura, avvenuta da ultimo nel mese di dicembre 2009, ossia in presenza dell’operatività della D.Lgs.150/09 (c.d. Legge Brunetta)…

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