La contabilità armonizzata amplia l’utilizzazione dei proventi del codice della strada – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti (19/7/2016)

I nuovi principi contabili hanno inserito nel bilancio armonizzato al programma 0803 le spese relative a “viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica”, alla luce di tale innovazione il Sindaco di un Comune chiede ai magistrati contabili se sia possibile utilizzare i proventi rivenienti dalla sanzioni al codice della strada (Art.208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) anche per interventi relativi alla manutenzione degli impianti di “illuminazione pubblica” tenuto conto che ai sensi dei nuovi principi contabili tali interventi sono ricompresi nelle infrastrutture stradali. La risposta al quesito è stata resa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, nella deliberazione n.68, depositata in data 13/06/2016.

LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
L’utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, è contenuta al comma 4, dell’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 il quale dispone che “… una quota pari al 50% del totale dei proventi spettanti ai Comuni è vincolato e destinato a finanziare determinate spese. In particolare la lett. c) dispone che una somma non superiore al 25% della quota indicata dal comma 4, venga destinata ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere  e alla sistemazione del manto stradale, alla redazione dei piani di cui all’art. 36…”.

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