La competenza del giudice amministrativo ha natura eccezionale tale da non permette un frazionamento della tutela giurisdizionale

di V. Giannotti

Ancora un intervento delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, sulla problematica della competenza di giurisdizione in caso di controversie di lavoro che riguardano anche periodi antecedenti al 1 luglio 1998. Secondo la nomofilachia la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. Tali sono le conclusioni della Corte di Cassazione, SS.UU. civ., Sentenza 04/07/2016 n. 13573.

IL FATTO
Il tribunale di prime cure aveva accolto la domanda, di un dipendente comunale, al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive spettantegli per essere stato incaricato e avere svolto, dal 1990 al 2001, funzioni di dirigente del Servizio Contabilità, superiori a quelle proprie della ottava qualifica professionale in cui era inquadrato. La Corte territoriale, successivamente adita, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998 ed ha rideterminato la somma dovuta dal Comune all’ex dipendente, limitatamente al periodo 1 luglio 1998 – 20 settembre 2001, con inclusione degli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo. Avverso la decisione della Corte di Appello ricorre il dipendente al fine di vedere confermata la competenza del giudice ordinario anche per il periodo antecedente, giudicato dalla Corte territoriale di competenza del giudice amministrativo, oltre alla mancata statuizione da parte del giudice di appello sul pagamento della rivalutazione monetaria dal 20 settembre 2001 fino all’effettivo soddisfo.
La competenza sulle questioni di giurisdizione è attribuita alle Sezioni Unite a cui la causa è stata quindi assegnata.

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