Il Commento – Il ricorso al leasing finanziario con l’alternativa del mutuo. I profili di potenziali danni erariali

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 20/5/2016)

Ai fini dell’approvvigionamento di un impianto fotovoltaico un Comune aveva attivato un leasing finanziario in modo anomalo, ossia effettuando due gare distinte, la prima per la fornitura e posa in opera dell’impianto e la seconda per la ricerca della società finanziaria di leasing. La gara veniva condotta dal Segretario Generale, mentre il parere contabile veniva rilasciato dal responsabile finanziario. Sulla questione, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici aveva modo di rilevare quanto segue:

  • La qualificazione della prima gara come appalto di forniture non era corretta in quanto era da considerarsi appalto di lavori, in ragione della prevalenza funzionale delle prestazioni;
  • L’appalto veniva aggiudicato ad un’impresa priva della qualificazione per lavori;
  • Procedura non trasparente avuto riguardo alla seconda gara, svolta tramite procedura negoziata, a fronte della gara andata deserta, ma con variazioni delle condizioni poste a base di gara;
  • Mancanza dei requisiti del RUP in capo al Segretario Generale.

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