Correzione degli errori effettuati in sede di riaccertamento dei residui alla luce della legge di bilancio 2017

Approfondimento di V. Giannotti

L’art.148-bis del TUEL, intestato alle funzioni della Corte dei conti, conferisce la possibilità alla stessa di adottare specifica pronuncia, tra l’altro, in caso di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti locali, con obbligo da parte del Comune di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla citata pronuncia di irregolarità, depositando entro i successivi 30 giorni le procedure correttive richieste. In caso di mancata ottemperanza alle decisioni della pronuncia di grave irregolarità contabile la normativa prevede la preclusione da parte dell’ente locale di attuare programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Per quello che qui interessa, si esamineranno alcuni adempimenti/inadempimenti previsti dagli enti locali, a fronte dell’accertamento di errato adempimento ai nuovi principi della contabilità armonizzata. L’interesse, inoltre, dell’esame delle citate deliberazioni risiede nell’applicazione operativa del vantaggio concesso dalla legge di bilancio 2017, in caso di errato riaccertamento straordinario dei residui qualora sanzionato dai giudici contabili.

Le gravi irregolarità accertate

A Seguito del controllo sul corretto passaggio alla contabilità armonizzata, venivano riscontrate irregolarità, nei confronti degli enti locali esaminati, in merito alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, avendo proceduto con erronea cancellazione dei residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate in sede di riaccertamento straordinario, che avrebbero dovuto essere espunti dal bilancio già in occasione del riaccertamento ordinario. In altri termini il Comune avrebbe beneficiato, in modo non corretto, della ripartizione in trent’anni del disavanzo discendente dal riaccertamento straordinario dei citati residui cancellati, piuttosto che imputare il disavanzo nell’ambito più ristretto triennale qualora effettuato in fase di riaccertamento ordinario.

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