ANCI Risponde – L’affidamento del centro sportivo

DOMANDA:

Questo Ente intende affidare la gestione del Centro Sportivo Comunale con annesso Bar per n. 5 anni, prevedendo una base d’appalto di euro 163.000,00, quindi sotto soglia. Detto appalto facente parte dell’ex Allegato II B d.lgs. n.163/2006, ora abrogato, da pareri online, dovrebbe rientrare tra gli appalti di servizi sociali e di cui all’allegato IX del d.lgs. n. 50/2016. Si chiede se:
1) nell’attuale fase transitoria, la procedura corretta è indagine di mercato con pubblicazione sul sito del committente seguita da procedura negoziata con n. 5 operatori minimi da invitare se rinvenibili;
2) Procedura aperta con pubblicazione sul sito dell’Ente e con quali altre forme? Si chiede se sia obbligatorio che le procedure suddette debbano essere gestite da una centrale di committenza qualificata o, in alternativa, ricorrendo agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici tipo SINTEL, oppure, vista la tipologia dei presunti concorrenti, con la vecchia procedura cartacea?

RISPOSTA:

Va preliminarmente ricordato che, in via generale, trattandosi di comune non capoluogo di provincia, dovrebbe trovare applicazione il comma 4 dell’art. 37 del nuovo codice degli appalti il quale dispone: ”se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
– a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
– b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.
– c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”.
Va ricordato peraltro che il comma 1 ed il primo periodo del comma 2 sopra cit. prevedono che:  “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”.
“2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”. L’ANAC ha peraltro recentemente chiarito, con un proprio comunicato, che i comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40 mila euro direttamente ed autonomamente ovvero attraverso l’effettuazione di ordini a valere sugli acquisti messi a disposizione dalle centrali di committenza mentre per affidamenti di importi superiori deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38, ricordando però che, nel periodo transitorio, questa si intende sostituita dall’iscrizione all’AUSA (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti) di cui all’art. 33 ter, DL 18.12.2012 n. 179).
Ciò rilevato in via preliminare, si osserva che se si tratti, come riferito nel quesito, di un affidamento di un appalto di un servizio rientrante nell’ambito di cui all’allegato IX del codice (servizi sociali), questo risulta ora escluso dall’applicazione del codice se di importo superiore alla soglia di 750 mila euro di cui al comma 1, lett. d) del cit. art. 35, come chiarito sempre dall’ANAC nel comunicato suindicato. Pertanto si dovrebbe concludere che nella fattispecie, se riguardante un affidamento di un servizio di natura sociale di importo inferiore a tale soglia, non dovrebbero trovar luogo nemmeno, in particolare, gli obblighi aggregativi di cui all’art. 37 comma 4, previsti in generale per l’affidamento degli altri servizi ordinari.
Trovano invece luogo i principi generali di cui all’art. 30, comma 1 richiamato dall’art. 36 e le procedure ivi previste, tra cui quella di cui alla lett. b) del comma 2 secondo cui si procede “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”. Trovano applicazione inoltre per tale tipo di appalti le disposizioni di cui agli artt. 142 e 143 del codice.

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