ANCI Risponde. Imputazione del pagamento parziale della sanzione

L’ANCI Risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

DOMANDA:

“Pagamento insufficiente del verbale CDS: omesso versamento delle spese. Cassazione Civ. 28/10/2009 n.22849”. In un commento di questa sentenza su una rivista professionale abbiamo letto che nel nostro ordinamento giuridico quando si assolve ad un’obbligazione la prima parte della somma è destinata alle spese e solo la rimanente all’obbligazione/sanzione. Però non abbiamo trovato nessun articolo di riferimento specifico nel codice civile o di procedura civile. Esiste qualche specifica per sostenere questo principio? La cosa ci sarebbe utile anche per controdedurre ad alcune contestazioni mosse per pagamenti parziali.

RISPOSTA:

La sentenza citata, unitamente ad altre dello stesso tenore, sono state successivamente contraddette dalla giurisprudenza ormai prevalente della Cassazione. In effetti, non esiste alcuna norma che preveda che nel pagamento di un’obbligazione debbano essere soddisfatte prima le spese e poi il debito principale. Anzi, l’art. 1193 c.c., comma 1, prevede che “Chi ha più debiti della medesima specie (n.d.r. nel nostro caso debiti pecuniari) verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Inoltre, secondo il codice della strada, solo la sanzione è suscettibile di aumento (“metà del massimo della sanzione amministrativa edittale”) se non pagata in misura ridotta entro i termini previsti e non anche le spese di procedimento (art. 203, comma 3). Pertanto, come ormai considerato pacifico anche dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il trasgressore abbia pagato entro i termini l’importo della sanzione ma non abbia provveduto, in tutto o in parte, a pagare le spese di procedimento, la sanzione dovrà essere considerata estinta e dovranno essere addebitate, eventualmente in via coattiva, solo le spese di procedimento.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA