ANCI Risponde. I sussidi alle associazioni

L’ANCI Risponde al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

Con la presente si chiede di sapere se i contributi economici erogati a Cooperative Sociali, Associazioni e Parrocchie sono assoggettati o meno alla ritenuta di acconto del 4% di cui all’ex art.28 del d.p.r. n.600/1973. In particolare si precisa che in alcuni casi tali contributi vengono erogati a fronte della stipula di una convenzione che prevede l’impegno del beneficiario di garantire un servizio. Infine si rappresenta l’esigenza di sapere se tali sussidi possono essere liquidati anticipatamente oppure solo ad iniziativa conclusa previa esibizione di rendiconto spese.

RISPOSTA:

Va preliminarmente precisato che le cooperative sociali, in quanto “onlus di diritto” ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.lgs. 460/97, non sono in ogni caso soggette alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/73, in quanto l’art. 16 del predetto decreto 460 esclude tale prelievo alla fonte per tutte le onlus. Fatta la premessa, si fa osservare che al quesito, riferendosi ad associazioni, parrocchie e, comunque, ad enti non profit, può essere data una risposta in termini generali dato che dovrebbero essere analizzati caso per caso i rapporti giuridici sorti tra le parti. Si deve innanzitutto verificare se gli eventi sovvenzionati costituiscono attività commerciali o meno e, in caso affermativo, se i proventi che ne derivano sono di competenza del comune o dell’associazione. Ciò è determinante in particolare per comprendere se l’associazione sta effettuando un servizio per conto del comune. Nel caso in cui quest’ultimo incassi direttamente i proventi è presumibile che l’associazione sia obbligata a svolgere un’attività che deve essere assoggettata ad IVA ex artt. 3 e 4 DPR 633/72, laddove avente carattere di abitualità. Se la titolarità dei proventi è dell’associazione e gli stessi hanno rilevanza IRES e IVA in quanto riferiti a cessioni di beni o prestazioni di servizi resi a soggetti non soci (art. 148, c. 2, TUIR, art. 4, c.5, DPR 633/72), il “contributo” comunale dovrà essere: a) assoggettato a ritenuta d’acconto ex art. 28 DPR 600/73 se non c’è diretta connessione tra la sovvenzione comunale e i corrispettivi che i terzi dovranno pagare per fruire dell’evento; b) assoggettato a ritenuta e ad IVA (quella applicabile alle prestazioni rese all’utenza) qualora la sovvenzione sia calmieratrice dei corrispettivi dovuti dall’utenza, cioè sia tale da essere in diretta connessione con i medesimi (art. 13, c. 1, DPR 633/72). Ciò avviene in particolare quando “il tariffario” delle prestazioni è concordato tra comune e associazione. Qualora non si sia in presenza di attività commerciale (assenza di proventi) e l’organizzazione dell’evento sia riferibile all’associazione, non si applicherà né ritenuta né IVA sul contributo, stanti l’irrilevanza IRES (art. 149, c. 1, lett. c, TUIR) e la carenza dei presupposti oggettivo e soggettivo di cui ai predetti artt. 3 e 4 del decreto 633. Riguardo alla tempistica di erogazione delle somme in argomento, se trattasi di sussidi (soggetti a ritenuta ma non ad IVA), l’erogazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal regolamento ex art. 12 del D.lgs. 241/90. Se, viceversa, si trattasse di corrispettivi, i principi generali che regolano l’attività contrattuale della PA, impongono che, al più, possano essere erogati acconti (da regolamentare in sede contrattuale) per le forniture di servizi, nelle more dell’esecuzione delle medesime, salvo saldo finale. In assenza di previsione contrattuale, il pagamento può avvenire soltanto ad ultimazione.

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